14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 14332 del 21 aprile 2006
Posted at 19:59h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di reati contro l’ordine pubblico, la concessione della riabilitazione successiva ad una sentenza di condanna per associazione per delinquere di tipo mafioso non estingue l’obbligo di comunicazione al nucleo della polizia tributaria delle variazioni patrimoniali, di cui all’art. 30 L. 646 del 1982, che non costituisce effetto penale di tale sentenza, ancorchè essa ne sia presupposto di applicabilità.
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