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Art. 682 — Liberazione condizionale

Art. 682 — Liberazione condizionale

1. Il tribunale di sorveglianza decide sulla concessione e sulla revoca della liberazione condizionale [c.p. 176 ].

2. Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 18022/2007

L’accertamento del «sicuro ravvedimento» del condannato a pena detentiva, necessario per la concessione della liberazione condizionale, non implica opinabili indagini di tipo soggettivistico volte ad apprezzare l’avvenuta modificazione, ideologica o psicologica, della personalità, ma deve muovere dall’osservazione dei concreti comportamenti tenuti durante l’esecuzione della pena, da cui possa desumersi la compiuta revisione critica delle scelte criminali di vita anteatta, e sulla cui base possa formularsi, in termini di certezza o di elevata probabilità, un giudizio prognostico di reinserimento nel tessuto sociale e di non recidivanza. [ Mass. redaz. ].

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Cass. pen. n. 20981/2004

In tema di liberazione condizionale, qualora la pena dell’ergastolo sia inclusa in un provvedimento di cumulo con pene temporanee già in parte scontate, ai fini dell’applicazione dell’istituto non può tenersi conto delle pene espiate prima della commissione del reato per il quale è stato inflitto l’ergastolo.

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Cass. pen. n. 1664/1996

La sopravvenienza di nuovi «titoli esecutivi» per reati commessi anteriormente alla concessione della liberazione condizionale non determina il venir meno del concesso beneficio, ma soltanto una sua temporanea inefficacia, conseguente all’instaurazione del diverso rapporto esecutivo connesso ai titoli sopravvenuti e di durata pari a quella della pena detentiva risultante da tali titoli.

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