Cass. pen. n. 18022 del 10 maggio 2007
Testo massima n. 1
L'accertamento del «sicuro ravvedimento» del condannato a pena detentiva, necessario per la concessione della liberazione condizionale, non implica opinabili indagini di tipo soggettivistico volte ad apprezzare l'avvenuta modificazione, ideologica o psicologica, della personalità, ma deve muovere dall'osservazione dei concreti comportamenti tenuti durante l'esecuzione della pena, da cui possa desumersi la compiuta revisione critica delle scelte criminali di vita anteatta, e sulla cui base possa formularsi, in termini di certezza o di elevata probabilità, un giudizio prognostico di reinserimento nel tessuto sociale e di non recidivanza. (Mass. redaz.).