14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1831 del 23 maggio 1994
Testo massima n. 1
Costituisce motivazione meramente apparente del provvedimento con il quale viene concessa la riabilitazione, l’impiego, in un modulo a stampa, della locuzione «risulta . . . che il condannato ha dato prove effettive e costanti di buona condotta», senza alcuna esplicitazione in ordine alla natura ed al contenuto di tali asserite condotte e senza alcuna integrazione e personalizzazione, sul punto, dello stampato, recante la predisposizione di espressione riproducente pedissequamente la formulazione della norma [ art. 179, primo comma, ult. parte, c.p. ], nella parte in cui essa determina le condizioni per una pronuncia favorevole
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