14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1687 del 4 luglio 1995
Testo massima n. 1
In tema di estinzione della pena, il provvedimento che dispone la riabilitazione è costituito da un’ordinanza e non da una sentenza, come stabilito dall’art. 180 c.p., in sintonia con l’art. 598 c.p.p. 1930. Ciò perché il vigente codice di procedura demanda la relativa decisione [ art. 683 ] al tribunale di sorveglianza, che provvede a norma dell’art. 666, ossia secondo quanto previsto per il procedimento di esecuzione, che si conclude sempre con ordinanza, salvi i casi di inammissibilità pronunciata con decreto.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]