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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1687 del 4 luglio 1995

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1687 del 4 luglio 1995

Testo massima n. 1

In tema di estinzione della pena, il provvedimento che dispone la riabilitazione è costituito da un’ordinanza e non da una sentenza, come stabilito dall’art. 180 c.p., in sintonia con l’art. 598 c.p.p. 1930. Ciò perché il vigente codice di procedura demanda la relativa decisione [ art. 683 ] al tribunale di sorveglianza, che provvede a norma dell’art. 666, ossia secondo quanto previsto per il procedimento di esecuzione, che si conclude sempre con ordinanza, salvi i casi di inammissibilità pronunciata con decreto.

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