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Art. 180 — Revoca della sentenza di riabilitazione

Art. 180 — Revoca della sentenza di riabilitazione

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L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 1687/1995

In tema di estinzione della pena, il provvedimento che dispone la riabilitazione è costituito da un’ordinanza e non da una sentenza, come stabilito dall’art. 180 c.p., in sintonia con l’art. 598 c.p.p. 1930. Ciò perché il vigente codice di procedura demanda la relativa decisione (art. 683) al tribunale di sorveglianza, che provvede a norma dell’art. 666, ossia secondo quanto previsto per il procedimento di esecuzione, che si conclude sempre con ordinanza, salvi i casi di inammissibilità pronunciata con decreto.

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Cass. pen. n. 3244/1986

A differenza del provvedimento di riabilitazione, avente carattere costitutivo in quanto ricollega la pronunzia all’osservanza di alcune condizioni indicate dalla legge (come il decorso del tempo) e richiede un apprezzamento discrezionale del giudice, come la valutazione del requisito della buona condotta, dal quale dipende l’accoglimento dell’istanza, ed opera di conseguenza ex nunc con la produzione dei propri effetti dal momento in cui il provvedimento diviene irrevocabile, il provvedimento col quale viene disposta la revoca della sentenza di riabilitazione ha invece natura dichiarativa, per l’intrinseco suo carattere di mero accertamento, essendo limitata l’indagine ad una semplice verifica delle condizioni fissate dalla legge per la revoca, e produce in conseguenza i propri effetti ex tunc in quanto retroagisce al momento in cui le predette condizioni si sono verificate.

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