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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 18030 del 23 maggio 2006

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 18030 del 23 maggio 2006

Testo massima n. 1

Tra le obbligazioni civili derivanti da reato che il condannato deve soddisfare per ottenere la riabilitazione va compresa anche quella del pagamento delle spese processuali che deve essere soddisfatta nel rispetto della regola della solidarietà. Pertanto tra i condannati per lo stesso reato o per reati connessi l’obbligazione non si estingue con il pagamento pro quota ma con il pagamento per l’intero importo.

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