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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 304 del 14 marzo 1987

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 304 del 14 marzo 1987

Testo massima n. 1

Ai fini del differimento dell’esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale ex art. 147 c.p., non è sufficiente che l’infermità fisica menomi in maniera anche rilevante la salute del soggetto e sia suscettibile di generico miglioramento mediante il ritorno alla libertà, ma è necessario invece, che l’infermità sia di tale gravità da far apparire l’espiazione della pena detentiva in contrasto con il senso di umanità cui si ispira la norma costituzionale. Neanche la prognosi infausta quoad vitam crea, automaticamente, un contrasto fra l’esecuzione della pena ed il senso di umanità né rende di per sé operativa la disposizione dell’art. 147, n. 2, c.p., ma occorre che la malattia sia, allo stato, di tale gravità da escludere, ad un tempo, la pericolosità del condannato e la sua capacità di avvertire l’effetto rieducativo del trattamento penitenziario.

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