14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3046 del 17 maggio 1997
Testo massima n. 1
Ai fini del rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena, nel caso previsto dall’art. 147, comma primo, n. 2, c.p. deve farsi riferimento soltanto alla oggettiva «gravità» dell’infermità fisica, la quale sia tale da dar luogo, cumulata alla ordinaria afflittività della restrizione della libertà, ad un «trattamento contrario al senso di umanità» e ad una sostanziale elusione del diritto individuale, costituzionalmente garantito, alla tutela della salute da parte dell’ordinamento, nulla rilevando, per converso, l’eventuale compatibilità dello stato patologico con la permanenza in carcere, sotto il profilo della possibilità di apprestamento, anche in costanza dello stato di detenzione, delle opportune terapie.
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