14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8936 del 5 marzo 2001
Testo massima n. 1
Ai fini del differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per infermità fisica, il grave stato di salute va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione inframuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell’art. 11 della legge 26 luglio 1975 n. 354 [ cd. ordinamento penitenziario ]. [ Fattispecie nella quale è stato ritenuto corretto il diniego del rinvio dell’esecuzione nei confronti di un condannato affetto da ipertensione arteriosa, ectasia aortica, cardiopatia ipertensiva in aortomiocardiosclerosi senile, pregresso adenocarcinoma prostatico e cisti renali in reni di tipo senile, patologie ritenute tutte di non particolare gravità e oramai stabilizzate ].
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