14 Mag Corte costituzionale sentenza n. 274 del 31 maggio 1990
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in Massimario
Testo massima n. 1
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, l’art. 684 c.p.p. 1988 nella parte in cui attribuisce al Ministro di grazia e giustizia e non al tribunale di sorveglianza di provvedere al differimento della esecuzione della pena, a norma dell’art. 147, primo comma, n. 1, c.p.
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