14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4690 del 11 ottobre 1996
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il differimento della pena per motivi di salute può essere giustificato solo con l’impossibilità di praticare utilmente le cure necessarie nel corso dell’esecuzione della pena, non già dalla possibilità di praticarle meglio fuori della struttura penitenziaria.
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