14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 266 del 21 febbraio 1996
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in Massimario
Testo massima n. 1
Non può farsi luogo al differimento facoltativo dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2 c.p. quando il condannato si rifiuti, senza plausibile giustificazione, di sottoporsi ad intervento chirurgico e l’infermità da cui è affetto sia curata con terapia medica, non risolutiva, ma regolarmente effettuata in regime di detenzione.
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