14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 475 del 9 gennaio 2004
Testo massima n. 1
Il differimento dell’esecuzione della pena nel caso di presentazione di domanda di grazia [ art. 147, comma primo n. 1 c.p. ] non può superare complessivamente i sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche nell’ipotesi in cui la decisione sulla grazia non sia stata assunta in questo lasso di tempo, giacché la ratio legis è quella di impedire qualsiasi attività dilatoria con una puntuale e ragionevole determinazione di un periodo di sospensione valido in ogni caso e senza alcun riferimento alla eventuale decisione sulla grazia, la cui tempestività è assolutamente irrilevante.
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