14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1189 del 17 maggio 1990
Testo massima n. 1
Il differimento della pena per grave infermità fisica può esser chiesto da condannato non ancora assoggettato all’esecuzione della pena ed anche se non si sia ancora provveduto all’emissione dell’ordine di carcerazione; è, infatti, interesse del condannato, che versi nella situazione di grave infermità prevista dalla legge e che intenda far valere tale condizione prima ancora dell’esecuzione materiale, adottare le opportune inziative, che trovano la loro legittimazione nell’esistenza del giudicato e nell’eseguibilità della pena inflitta.
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