14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 52979 del 14 dicembre 2016
Testo massima n. 1
In tema di misure alternative alla detenzione, nel caso di istanza di condannato ultrasettantenne con problemi di salute, il tribunale è tenuto a motivare specificamente sulla compatibilità del mantenimento in carcere con la tutela del diritto alla salute, la funzione rieducativa della pena e il senso di umanità, incidendo inevitabilmente l’età del detenuto sulle valutazioni richieste dagli artt. 147 cod. pen. e 47-ter ord. pen. in relazione ai principi costituzionali di riferimento. [ Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza di rigetto dell’istanza di detenzione domiciliare o di differimento della pena di un soggetto di settantacinque anni, gravemente cardiopatico, cieco ad un occhio e non in condizioni di camminare ].
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