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Art. 527 — Atti osceni

Art. 527 — Atti osceni

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico , compie atti osceni e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantuno euro a trecentonove euro.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 29239/2017

Ai fini della configurabilità del reato cui all’art. 527, comma secondo, cod. pen., i luoghi abitualmente frequentati da minori – al cui interno o nelle cui immediate vicinanze deve essere commesso il fatto – sono quelli riconoscibili come tali per vocazione strutturale (come le scuole, i luoghi di formazione fisica e culturale, i recinti creativi all’interno dei parchi, gli impianti sportivi, le ludoteche e simili), ovvero per elezione specifica, di volta in volta scelti dai minori come punto di abituale di incontro o di socializzazione, ove si trattengono per un termine non breve (come un muretto sulla pubblica via, i piazzali adibiti a luogo ludico, il cortile condominiale). (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha annullato la sentenza che aveva ritenuto configurabile il reato di atti osceni in luogo pubblico alla presenza di un minore nella condotta di un automobilista che si masturbava all’interno dell’auto sulla pubblica via, per la presenza occasionale di minori al momento del fatto).

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Cass. pen. n. 19178/2015

Integra il delitto di cui all’art. 527 c.p. il toccamento lascivo di parti intime del corpo, sia pure al di sopra degli abiti, in quanto la nozione di atti osceni non si limita alla sola rappresentazione di un atto sessuale, comprendendo anche l’oscenità insita in azioni e comportamenti che richiamino tale atto, come nel caso di atteggiamenti licenziosi che offendono ugualmente in modo grave il senso di riservatezza che deve presiedere alle manifestazioni in luogo pubblico. (Fattispecie di abbassamento della chiusura lampo dei pantaloni e di toccamento dei genitali dall’esterno).

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Cass. pen. n. 5478/2014

La distinzione tra gli atti osceni e gli atti contrari alla pubblica decenza va individuata nel fatto che i primi offendono, in modo intenso e grave, il pudore sessuale, suscitando nell’osservatore sensazioni di disgusto oppure rappresentazioni o desideri erotici, mentre i secondi ledono il normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato di cui all’art. 527 cod. pen. nel comportamento di un soggetto che mostrava e si toccava i genitali su una spiaggia affollata di bagnanti).

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Cass. pen. n. 46184/2013

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 527 cod. pen., è qualificabile come luogo aperto al pubblico lo studio, anche privato, ove viene effettuata la visita medica, in quanto funzionalmente destinato all’accesso di determinate categorie di persone quali medici, personale ausiliario e pazienti.

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Cass. pen. n. 15676/2010

Integra il delitto di atti osceni in luogo pubblico, e non la contravvenzione di atti contrari alla pubblica decenza, la condotta consistente nello sbottonarsi i pantaloni ed esporre in pubblico i genitali, toccandoli, in quanto l’intenzionalità di tali gesti ha inequivoca attinenza con la sfera sessuale piuttosto che con il comune senso di decenza.

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Cass. pen. n. 12988/2009

In tema di reato d’atti osceni in luogo pubblico, il pronto soccorso di un ospedale deve considerarsi come luogo aperto al pubblico, in quanto accessibile liberamente a tutti coloro che richiedono un’assistenza sanitaria urgente.

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Cass. pen. n. 46356/2008

Integra il delitto d’atti osceni e non quello d’ingiuria l’esibizione dell’organo genitale maschile con palpeggiamento simulatorio di una masturbazione, in quanto tale condotta lede palesemente il comune sentimento del pudore attinente alla verecondia sessuale.

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Cass. pen. n. 6434/2008

Il reato di atti osceni in luogo pubblico è configurabile anche nel caso in cui il fatto si verifichi nelle parti comuni di un edificio condominiale, le quali devono qualificarsi come «luogo aperto al pubblico» in quanto la possibilità di accedervi è consentita non solo a tutti i condomini che abitano nell’edificio, ma anche agli estranei che si recano a trovare i condomini.

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Cass. pen. n. 45025/2007

Il compimento di atti osceni in luogo pubblico o esposto al pubblico, punibile ai sensi dell’art. 527 c.p., non comporta anche la configurabilità del reato di violenza privata in danno dei soggetti che si trovino ad assistere agli stessi, senza esservi in alcun modo costretti.

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Cass. pen. n. 4701/2005

Non configura il reato di cui all’art. 527 c.p. (atti osceni) l’attività della ballerina che denudandosi mimi atti sessuali allorchè la condotta sia destinata alla visione di persone adulte cha abbiano richiesto di assistervi previa conoscenza della natura dello spettacolo in locale pubblico destinato allo svolgimento di tale tipo di esibizione ed al quale si accede previo pagamento di un biglietto di ingresso.

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Cass. pen. n. 48532/2004

Non è configurabile il reato di atti osceni nel caso di uno spettacolo di lap dance consistente nell’esibizione di ballerine che in un locale pubblico, denudandosi, si toccano e mimano rapporti sessuali coinvolgendo anche gli spettatori presenti, difettando in concreto l’offensività della condotta. (La Corte ha osservato che, nella specie, correttamente il giudice di merito aveva evidenziato il rispetto di particolari modalità di riservatezza e di cautela finalizzate ad assicurare l’accesso al locale ad un pubblico adulto informato).

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Cass. pen. n. 26388/2004

Il criterio di distinzione tra il reato di atti osceni e quello di atti contrari alla pubblica decenza va individuato nel contenuto più specifico del delitto di atti osceni che si richiama alla verecondia sessuale, rispetto al contenuto del reato di cui all’art. 726 c.p. che invece sanziona la violazione dell’obbligo di astenersi da quei comportamenti che possano offendere il sentimento collettivo della costumatezza e della compostezza. (Nella fattispecie la Corte ha qualificato atti contrari alla pubblica decenza il palpeggiamento dei genitali davanti ad altri soggetti in quanto appariva manifestazione di scostumatezza e di scompostezza più che concupiscenza e dimostrazione di libido).

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Cass. pen. n. 41735/2001

La esibizione degli organi genitali maschili integra il reato di atti osceni, di cui all’art. 527 c.p., e non quello di atti contrari alla pubblica decenza, di cui all’art. 726 stesso codice, stante la inequivoca attinenza di tale gesto, allorché sia intenzionale, alla sfera sessuale. (Nell’occasione la Corte ha altresì affermato che al fine della configurabilità del reato de quo non è necessario il turbamento subito da chi sia stato destinatario del gesto, non essendo tale elemento ricompreso nella fattispecie tipica del citato art. 527 c.p.).

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Cass. pen. n. 9786/2000

L’esibizione in pubblico degli organi genitali al fine di soddisfare la libido dell’esibente integra il delitto di atti osceni e non la contravvenzione di atti contrari alla pubblica decenza, in quanto, attese le finalità e modalità che la caratterizzano, si configura come offensiva del sentimento collettivo della più elementare costumatezza.

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Cass. pen. n. 366/2000

La condotta consistente nel masturbarsi davanti ad una donna in luogo aperto al pubblico non costituisce atto contrario alla pubblica decenza, bensì un atto osceno, contrario ai principi della morale sessuale perché offensivo del comune senso del pudore.

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Cass. pen. n. 11541/1999

Il reato di atti osceni in luogo pubblico o aperto al pubblico è un reato di pericolo presunto per la cui realizzazione è sufficiente – a differenza di quel che accade nell’ipotesi di atti osceni in luogo esposto al pubblico – l’astratta visibilità degli atti medesimi da parte di terzi non consenzienti.

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Cass. pen. n. 7234/1998

Non possono considerarsi oscene quelle manifestazioni di reciproco affetto, visibili in pubblico, che non turbano la sensibilità dell’uomo di media moralità, il quale rimane indifferente alla visione di baci ed abbracci tra soggetti consenzienti, mentre atti che sono brutale espressione dell’istinto sessuale, quali baci sulla bocca e il toccamento di parti intime, compiuti su persona non consenziente, integrano il reato di cui all’art. 527 c.p.

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Cass. pen. n. 6302/1998

L’antigiuridicità penale dei comportamenti osceni posti in essere all’interno di una autovettura in sosta lungo la pubblica via non è esclusa dal fatto che essi vengano compiuti in ora notturna o su strada non frequentata, in quanto siffatte circostanze non eliminano in modo assoluto la evenienza che gli atti osceni siano percepiti da occasionali passanti, a meno che l’autore del fatto non abbia adottato specifiche cautele, come l’appannamento o la copertura dei vetri della vettura, idonee ad impedire in modo assoluto tale evenienza.

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Cass. pen. n. 10657/1997

Il toccamento di parti intime del corpo (nella specie: seni e glutei), sia pure al di sopra degli abiti, sono caratteristiche espressioni di concupiscenza su minori (non ancora pervenuti alla maturità sessuale e dunque non in grado di autodeterminarsi) che, se realizzate in luogo aperto al pubblico, integrano il profilo soggettivo e subiettivo (oltre al reato di atti di libidine violenti ravvisato nella specie) del reato di atti osceni, di cui all’art. 527 c.p., in quanto offendono il pudore secondo il comune sentimento dell’uomo normale, intendendosi per tale l’individuo che, avendo raggiunto la maturità sul piano etico, è alieno dalla fobia e dalla mania per il sesso, anche se accetta il fenomeno sessuale come dato fondamentale della persona umana. Né può trattarsi del reato di atti contrari alla pubblica decenza, di cui all’art. 726 c.p., che ha ad oggetto regole etico-sociali relative al normale riserbo e alla elementare costumatezza, essendo la condotta sopra descritta offensiva della verecondia sessuale e quindi non più soltanto indecente, ma oscena.

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Cass. pen. n. 8959/1997

Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 527 e 726 c.p. le nozioni di osceno e di pudore non sono riferite ad un concetto considerato in sè, ma al contesto ed alle modalità in cui gli atti o gli oggetti sono compiuti o esposti… Il criterio discretivo va individuato nel contenuto più specifico del delitto di «atti osceni», che si richiama alla «verecondia sessuale», rispetto a quel complesso di regole etico-sociali, che impongono a ciascuno di astenersi da tutto quanto possa offendere il sentimento collettivo della più elementare costumatezza. Ne consegue che il nudo integrale – considerando il sentimento medio della comunità ed i valori della coscienza sociale e le reazioni dell’uomo medio normale – assume differenti valenze. Può essere incluso nella speciale causa di esclusione dell’oscenità (art. 529 c.p.) – come ad esempio per le lezioni di educazione sessuale o per le opere cinematografiche o teatrali – ovvero essere espressione della libertà individuale o derivare da convinzioni salutiste o da un costume particolarmente disinibito. Esso, se praticato in una spiaggia appartata, frequentata da soli naturisti, è penalmente irrilevante; mentre non è tale in una località balneare affollata da soggetti variamente abbigliati. In particolare, l’esibizione degli organi genitali (diversamente da quella del seno nudo, che non integra più alcuna ipotesi di reato) – al di fuori delle eccezioni ricordate – configura il delitto di atti osceni, poiché mira al soddisfacimento della «libido». (Nella specie trattavasi di soggetto, che si era denudato in uno scompartimento ferroviario. Il pretore aveva ravvisato la contravvenzione di cui all’art. 726. La Corte ha annullato la sentenza, affermando il suddetto principio).

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Cass. pen. n. 3855/1997

Ai fini della configurabilità del reato di atti osceni è luogo esposto al pubblico anche un’auto in movimento. Deve perciò rispondere del delitto contestato il guidatore di un’autovettura che, mostrando i propri organi genitali, si affianchi anche per un breve tratto di strada ad una donna che procede in bicicletta stringendola sul ciglio della strada.

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Cass. pen. n. 7786/1996

È ravvisabile il delitto di atti osceni, di cui all’art. 527 c.p., nel fatto di chi sosti con un’auto in luogo pubblico, in posizione visibile ed illuminata da lampioni e con transito fitto di auto e di persone, indossando un «miniabito» che lasci in mostra gli organi genitali. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso di imputato il quale denunciava come apodittica l’affermazione circa la manifestazione di libido desunta dagli abiti femminili indossati, dal luogo e dall’orario, pretendendo, invece, la sussistenza del reato di cui all’art. 726 c.p. o dell’ipotesi colposa di cui al secondo comma dell’art. 527 stesso codice, la S.C. ha osservato che l’imputato teneva la gonna non casualmente alzata, ma ben arrotolata in vita, e che l’affermazione di non rientrare nella schiera di coloro che si prostituiscono evidenzia ancor più la configurabilità del reato di cui all’art. 527, poiché conferma che il nudo era pura espressione di libido).

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Cass. pen. n. 1901/1996

Il reato di atti osceni in luogo pubblico è reato di pericolo concreto e richiede perciò che la visibilità del luogo in cui gli atti vengono compiuti sia valutabile ex ante tenendo conto della natura del luogo, del momento del fatto e delle condizioni oggettive mentre l’ipotesi colposa è ravvisabile qualora l’agente per negligenza o imprudenza abbia tenuto la sua condotta in un luogo che possa assumere in concreto il carattere di visibilità. Non è perciò corretto ravvisare ex post l’ipotesi colposa deducendo la negligenza dal fatto stesso che l’atto sia stato visto da qualcuno. (Nel caso di specie la Corte ha annullato senza rinvio, prosciogliendo l’imputato perché il fatto non costituisce reato, la sentenza con cui il pretore aveva derubricato la contestazione di atti osceni nell’ipotesi colposa e condannato l’imputato che era stato sorpreso appartato con una donna in una autovettura a cento o duecento metri dalla strada, in ora notturna, in luogo generalmente non frequentato e controllato casualmente dalla polizia giudiziaria nel corso di attività finalizzata a prevenire altre forme di reato).

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Cass. pen. n. 9435/1995

L’esibizione ostentata verso una donna del pene maschile, avente il fine di un soddisfacimento erotico dell’agente, integra il reato di atti osceni, di cui all’art. 527 c.p., e non già quello di atti contrari alla pubblica decenza, di cui all’art. 726 stesso codice, perché l’azione compiuta si riferisce tipicamente alla sfera sessuale e si presenta chiaramente lesiva del comune senso del pudore.

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Cass. pen. n. 4486/1992

In tema di atti osceni, la sagrestia deve considerarsi come luogo aperto al pubblico; infatti, quale che sia il regime giuridico di essa secondo il diritto canonico, in quanto bene appartenente alla Chiesa, unicamente rilevante per l’ordinamento statuale è la situazione di fatto a cui sono concretamente esposti i beni ecclesiastici. Pertanto, anche se i parroci hanno giurisdizione esclusiva sulle sagrestie ed i fedeli non possono disporre liberamente delle cose ivi custodite, il dato di fatto rilevante è che non è interdetto assolutamente l’accesso del pubblico, non è, cioè, vietata la frequenza, pur se occasionale, ma attuabile senza particolari condizioni, del pubblico.

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Cass. pen. n. 13316/1989

Tra il delitto di atti osceni in luogo aperto al pubblico e quello di violazione di domicilio, e cioè di luogo privato, non sussiste incompatibilità logica, dato che i luoghi aperti o esposti al pubblico sono di norma luoghi privati, tra i quali possono essere annoverati quelli di domicilio; invero, deve considerarsi luogo aperto al pubblico anche un ambiente privato, l’accesso al quale sia escluso alla generalità delle persone, ma consentita a una determinata categoria di aventi diritto. (Fattispecie di atti osceni commessi in una autorimessa condominiale annessa e sottostante ad abitazioni private, di libero accesso solo agli occupanti gli appartamenti).

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Cass. pen. n. 14243/1986

L’esposizione di un membro virile da breve distanza verso una bambina di undici anni, dopo che è stata attirata la sua attenzione più volte con ampi gesti, travalica il limite della decenza per l’esplicito richiamo alla sfera sessuale e per il fine di soddisfacimento erotico dell’agente e integra perciò il reato di atti osceni e non quello di cui all’art. 726 c.p.

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Cass. pen. n. 11864/1986

Le proiezioni di films inverecondi e persino pornografici, eseguite nei cinema «a luci rosse», non degradano il carattere oggettivamente osceno di pratiche sessuali (nella specie un coito orale omosessuale) poste in essere da spettatori nel corso della rappresentazione. Né è dato superare, per escludere l’illiceità di tali atti penalmente vietati nei luoghi indicati dall’art. 527 c.p., (atti osceni) la (irrinunciabile) distinzione tra finzione e realtà, poiché il pubblico, accedendo nelle predette sale cinematografiche, prevede di assistere alla proiezione di scene erotiche, ma non, certamente, di essere messo a contatto di pratiche oscene.

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Cass. pen. n. 1567/1986

È luogo pubblico quello continuamente libero, di diritto o di fatto, a tutti o ad un numero indeterminato di persone, ed è certamente tale il cunicolo di collegamento di due gallerie di autostrada cui possono accedere sia il personale delle autostrade sia viaggiatori che per ventura debbano sostare. (Fattispecie relativa a violenza carnale e connesso delitto di atti osceni).

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Cass. pen. n. 8159/1985

Ai fini della sussistenza del delitto di atti osceni, di cui all’art. 527 c.p. non è necessaria la prova dell’effettiva masturbazione, ma è sufficiente, invece, la prova di una masturbazione ostentata, già come tale costituente manifestazione di pubblica oscenità offensiva del comune senso del pudore. Infatti, la norma incriminatrice, di cui all’art. 527 c.p., correlata a quella definitoria di cui all’art. 529 c.p., colpisce ogni comportamento anche meramente esibizionistico, attinente alla sfera della sessualità, idoneo a determinare, secondo l’apprezzamento comune, offesa al pudore. (Fattispecie relativa a ritenuta insussistenza del vizio di travisamento del fatto denunciato avverso sentenza che aveva ritenuto il delitto di atti osceni, pur giudicando apparente, e non reale come indicato nel capo d’imputazione, l’episodio di masturbazione addebitata all’imputato).

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Cass. pen. n. 7817/1985

La «pubblica decenza» riguarda quel complesso di regole etico-sociali che impongono a ciascuno di astenersi da ciò che può offendere il sentimento collettivo della più elementare costumatezza; la «oscenità», invece, ha un suo ambito specifico, riferibile soltanto alla verecondia sessuale. Ne consegue che la masturbazione integra il reato di cui all’art. 527 c.p. e non già quello di cui all’art. 726 c.p. in quanto l’azione compiuta si riferisce tipicamente alla sfera sessuale e si presenta chiaramente lesiva del comune senso del pudore.

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Cass. pen. n. 9132/1984

L’ospedale rientra fra i luoghi pubblici o aperti al pubblico, a seconda dei casi, per la presenza del personale dipendente, medico e paramedico, nonché del pubblico. Ciò anche nelle ore notturne, per le visite di controllo e di necessità degli infermi, per cui quanto vi si opera è pur sempre percepibile o da estranei o dal personale stesso. Pertanto, ogni camera del nosocomio, in cui sono ricoverati e distribuiti i malati, rientra in tale ambiente. (Fattispecie relativa a ritenuta perseguibilità degli atti di libidine violenti, commessi all’una di notte in una camera di ospedale, ravvisata la sussistenza del delitto di atti osceni).

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Cass. pen. n. 8104/1984

Deve ritenersi luogo aperto al pubblico un locale abbandonato, privo di porta, accessibile da parte di chiunque. (Fattispecie in tema di atti osceni).

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Cass. pen. n. 7227/1984

In tema di delitto di atti osceni, un “capanneto” ed un campo di grano non recintato ed adiacente una pubblica strada debbono essere qualificati luoghi aperti al pubblico. Infatti rientrano in tale categoria tutti quei luoghi, ancorché appartenenti a privati, nei quali terze persone, anche se in numero limitato, possono accedere sia pure solo in certi momenti ed a certe condizioni.

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Cass. pen. n. 8616/1983

Ai fini della sussistenza del delitto di atti osceni, di cui all’art. 527 c.p., deve essere considerato luogo aperto al pubblico non solo quello al quale chiunque può accedere, ma anche quello aperto ad una sola categoria di persone che abbiano determinati requisiti. (Fattispecie relativa a gabinetto di radiologia di un ospedale pubblico, cui poteva accedere solo il personale infermieristico e medico).

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Cass. pen. n. 64/1983

L’oscenità di un comportamento è carattere intrinseco agli atti, di cui questo si compone, e che si qualificano per la loro contrarietà obiettiva al comune sentimento del pudore, anche se abbiano la durata di attimi e possano sfuggire alla percezione e alla valutazione di terzi. Queste ultime circostanze, infatti, possono essere valutate solo ai fini della commisurazione della pena.

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Cass. pen. n. 12877/1978

La toilette di un cinema, che non sia chiusa a chiave in modo da impedirne l’accesso, deve considerarsi ai fini del delitto di atti osceni, luogo aperto al pubblico.

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Cass. pen. n. 6278/1978

Quando gli atti osceni sono commessi in luogo pubblico non ha rilevanza il grado di percettibilità di essi e l’efficienza delle cautele impiegate per evitare l’indiscrezione altrui; ne è sufficiente per degradare il dolo a colpa il fatto che l’autore abbia cercato di proteggerli da indiscrezioni, con mezzo, quale quello di porsi al riparo di un cespuglio, inadeguato ad escludere la visibilità anche accidentale, stante la consapevolezza del reo della possibilità dell’altrui percezione e l’accettazione del relativo rischio.

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Cass. pen. n. 5513/1978

Ai fini del delitto di atti osceni la cella carceraria è luogo aperto al pubblico. Infatti, per luogo aperto al pubblico deve intendersi quell’ambiente anche ad accessibilità non generalizzata e libera per tutte le persone che vogliano introdurvisi, ma limitata, controllata e funzionalizzata ad esigenze non private, sempre che sussista la possibilità giuridica e pratica per un numero indeterminato di soggetti, ancorché qualificati da un titolo, di accedere senza legittima opposizione di chi sull’ambiente stesso eserciti un potere di fatto o di diritto. Pertanto, la cella carceraria non può distinguersi, come luogo di privata dimora del detenuto, da altre parti dello stabilimento carcerario destinata allo svolgimento della vita di relazione della popolazione carceraria e del personale di custodia.

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Cass. pen. n. 1702/1972

La esibizione di organi genitali maschili ad una donna, anche se compiuta al fine di offesa o disprezzo anziché di soddisfacimento di impulso sessuale, è per sua natura offensiva del comune senso del pudore ed integra il delitto di atti osceni. Il delitto di atti osceni è punibile a titolo di dolo generico, pertanto per la sua configurazione è sufficiente la volontà cosciente di compiere l’atto obiettivamente idoneo ad offendere immediatamente la verecondia sessuale, essendo irrilevante il motivo che ha determinato l’agente al comportamento osceno.

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Cass. pen. n. 769/1972

Luogo aperto al pubblico è quello al quale chiunque può accedere a determinate condizioni, ovvero quello al quale ha accesso una categoria di persone. Necessariamente debbono essere considerate luogo aperto al pubblico le scale di un palazzo, in quanto esse sono percorribili dagli inquilini del palazzo stesso e da quanti hanno necessità o volontà di recarsi nelle abitazioni dei primi.

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Cass. pen. n. 314/1971

Nel reato di atti osceni non è configurabile il tentativo poiché, escludendosi la possibilità dell’offesa al pubblico pudore — bene protetto dalla norma — verrebbe a mancare l’oggettività del reato.

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Cass. pen. n. 1368/1970

Il delitto di atti osceni è un delitto di pericolo e non di danno; alla sua realizzazione concorrono l’oscenità degli atti — ravvisabile nella loro idoneità oggettiva all’offesa della morale e del sentimento di pudore altrui, in relazione alle condizioni di ambiente, di tempo e di persona, indipendentemente, quindi, dalla loro effettiva visibilità e dalla loro concreta percezione e valutazione soggettiva della loro natura — e il luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico.

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