14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4486 del 11 aprile 1992
Testo massima n. 1
In tema di atti osceni, la sagrestia deve considerarsi come luogo aperto al pubblico; infatti, quale che sia il regime giuridico di essa secondo il diritto canonico, in quanto bene appartenente alla Chiesa, unicamente rilevante per l’ordinamento statuale è la situazione di fatto a cui sono concretamente esposti i beni ecclesiastici. Pertanto, anche se i parroci hanno giurisdizione esclusiva sulle sagrestie ed i fedeli non possono disporre liberamente delle cose ivi custodite, il dato di fatto rilevante è che non è interdetto assolutamente l’accesso del pubblico, non è, cioè, vietata la frequenza, pur se occasionale, ma attuabile senza particolari condizioni, del pubblico.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]