14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9132 del 25 ottobre 1984
Testo massima n. 1
L’ospedale rientra fra i luoghi pubblici o aperti al pubblico, a seconda dei casi, per la presenza del personale dipendente, medico e paramedico, nonché del pubblico. Ciò anche nelle ore notturne, per le visite di controllo e di necessità degli infermi, per cui quanto vi si opera è pur sempre percepibile o da estranei o dal personale stesso. Pertanto, ogni camera del nosocomio, in cui sono ricoverati e distribuiti i malati, rientra in tale ambiente. [ Fattispecie relativa a ritenuta perseguibilità degli atti di libidine violenti, commessi all’una di notte in una camera di ospedale, ravvisata la sussistenza del delitto di atti osceni ].
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