14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 41735 del 22 novembre 2001
Testo massima n. 1
La esibizione degli organi genitali maschili integra il reato di atti osceni, di cui all’art. 527 c.p., e non quello di atti contrari alla pubblica decenza, di cui all’art. 726 stesso codice, stante la inequivoca attinenza di tale gesto, allorché sia intenzionale, alla sfera sessuale. [ Nell’occasione la Corte ha altresì affermato che al fine della configurabilità del reato de quo non è necessario il turbamento subito da chi sia stato destinatario del gesto, non essendo tale elemento ricompreso nella fattispecie tipica del citato art. 527 c.p. ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]