16 Mar Art. 726 — Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 39860/2014
Ai fini della integrazione del reato di cui all’art. 726 cod. pen. non è sufficiente che l’agente indossi un abbigliamento trasgressivo e spinto per arrecare offesa alla pubblica decenza, occorrendo invece che lo stesso accompagni all’uso di tali forme di vestiario comportamenti idonei ad offendere concretamente il bene giuridico tutelato, in modo da suscitare nell’uomo medio del tempo presente e in relazione al contesto spazio-temporale della condotta, un senso di riprovazione, disgusto o disagio. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del reato nella condotta delle imputate che, verosimilmente per esercitare il meretricio, sostavano sulla pubblica strada ricoperte da un abbigliamento succinto in modo da consentire ai passanti la visione dei glutei parzialmente scoperti).
Cass. pen. n. 23234/2012
Integra il reato di atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 cod. pen.) il comportamento di colui che, completamente nudo ed immobile, si trovi a dormire all’interno di un’autovettura al fianco di una donna semisvestita, poiché, pur senza compiere gesti attinenti alla sfera sessuale, ha un atteggiamento comunque idoneo ad offendere il comune sentimento di costumatezza e compostezza.
Cass. pen. n. 40012/2011
Ai fini della configurabilità del reato di atti contrari alla pubblica decenza non è richiesto che gli stessi siano effettivamente percepiti da terzi, essendo sufficiente la mera possibilità della loro percezione.
Cass. pen. n. 23083/2011
Integra il reato di atti contrari alla pubblica decenza l’esibizione dei glutei scoperti ai passanti in luogo di pubblico transito.
Cass. pen. n. 31407/2006
Poiché la pubblica decenza va commisurata secondo un criterio storico-sociologico al sentimento comune dell’uomo medio e non alla particolare sensibilità di un singolo, la nudità integrale in luoghi pubblici o aperti al pubblico, al di fuori della particolare situazione dei campi di nudisti, integra comunque gli estremi del reato di cui all’art. 726 c.p., non rilevando che il denunciante abbia dichiarato di non aver provato disgusto.
Cass. pen. n. 26388/2004
Il criterio di distinzione tra il reato di atti osceni e quello di atti contrari alla pubblica decenza va individuato nel contenuto più specifico del delitto di atti osceni che si richiama alla verecondia sessuale, rispetto al contenuto del reato di cui all’art. 726 c.p. che invece sanziona la violazione dell’obbligo di astenersi da quei comportamenti che possano offendere il sentimento collettivo della costumatezza e della compostezza. (Nella fattispecie la Corte ha qualificato atti contrari alla pubblica decenza il palpeggiamento dei genitali davanti ad altri soggetti in quanto appariva manifestazione di scostumatezza e di scompostezza più che concupiscenza e dimostrazione di libido).
Cass. pen. n. 41735/2001
La esibizione degli organi genitali maschili integra il reato di atti osceni, di cui all’art. 527 c.p., e non quello di atti contrari alla pubblica decenza, di cui all’art. 726 stesso codice, stante la inequivoca attinenza di tale gesto, allorché sia intenzionale, alla sfera sessuale. (Nell’occasione la Corte ha altresì affermato che al fine della configurabilità del reato de quo non è necessario il turbamento subito da chi sia stato destinatario del gesto, non essendo tale elemento ricompreso nella fattispecie tipica del citato art. 527 c.p.).
Cass. pen. n. 3557/2000
Vanno qualificati come atti contrari alla pubblica decenza quelli che, a differenza degli atti osceni, non toccano la sfera degli interessi sessuali ma ledono semplicemente le regole etico sociali attinenti al normale riserbo ed alla elementare costumatezza, sì da produrre, se non anche disgusto, quanto meno disagio, fastidio e riprovazione, avuto riguardo ai comuni parametri di valutazione, rapportati allo specifico contesto ed alle particolari modalità di ogni fatto. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto che fosse da qualificare come contrario alla pubblica decenza il comportamento di un soggetto il quale, su una spiaggia non appartata ed in presenza di altre persone, si era completamente denudato, con esposizione, quindi, degli organi genitali, atteso che una tale esposizione non poteva essere assimilata a quella del seno nudo femminile, entrata ormai da vari lustri nel novero dei comportamenti comunemente accettati).
Cass. pen. n. 10657/1997
Il toccamento di parti intime del corpo (nella specie: seni e glutei), sia pure al di sopra degli abiti, sono caratteristiche espressioni di concupiscenza su minori (non ancora pervenuti alla maturità sessuale e dunque non in grado di autodeterminarsi) che, se realizzate in luogo aperto al pubblico, integrano il profilo soggettivo e subiettivo (oltre al reato di atti di libidine violenti ravvisato nella specie) del reato di atti osceni, di cui all’art. 527 c.p., in quanto offendono il pudore secondo il comune sentimento dell’uomo normale, intendendosi per tale l’individuo che, avendo raggiunto la maturità sul piano etico, è alieno dalla fobia e dalla mania per il sesso, anche se accetta il fenomeno sessuale come dato fondamentale della persona umana. Né può trattarsi del reato di atti contrari alla pubblica decenza, di cui all’art. 726 c.p., che ha ad oggetto regole etico-sociali relative al normale riserbo e alla elementare costumatezza, essendo la condotta sopra descritta offensiva della verecondia sessuale e quindi non più soltanto indecente, ma oscena.
Cass. pen. n. 8959/1997
Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 527 e 726 c.p. le nozioni di osceno e di pudore non sono riferite ad un concetto considerato in sè, ma al contesto ed alle modalità in cui gli atti o gli oggetti sono compiuti o esposti… Il criterio discretivo va individuato nel contenuto più specifico del delitto di «atti osceni», che si richiama alla «verecondia sessuale», rispetto a quel complesso di regole etico-sociali, che impongono a ciascuno di astenersi da tutto quanto possa offendere il sentimento collettivo della più elementare costumatezza. Ne consegue che il nudo integrale – considerando il sentimento medio della comunità ed i valori della coscienza sociale e le reazioni dell’uomo medio normale – assume differenti valenze. Può essere incluso nella speciale causa di esclusione dell’oscenità (art. 529 c.p.) – come ad esempio per le lezioni di educazione sessuale o per le opere cinematografiche o teatrali – ovvero essere espressione della libertà individuale o derivare da convinzioni salutiste o da un costume particolarmente disinibito. Esso, se praticato in una spiaggia appartata, frequentata da soli naturisti, è penalmente irrilevante; mentre non è tale in una località balneare affollata da soggetti variamente abbigliati. In particolare, l’esibizione degli organi genitali (diversamente da quella del seno nudo, che non integra più alcuna ipotesi di reato) – al di fuori delle eccezioni ricordate – configura il delitto di atti osceni, poiché mira al soddisfacimento della «libido». (Nella specie trattavasi di soggetto, che si era denudato in uno scompartimento ferroviario. Il pretore aveva ravvisato la contravvenzione di cui all’art. 726. La Corte ha annullato la sentenza, affermando il suddetto principio).
Cass. pen. n. 9685/1996
Ai fini della determinazione delle categorie dell’osceno e degli atti contrari alla pubblica decenza, il giudice deve adottare, quali parametri di valutazione del modificarsi dei costumi sull’intero territorio nazionale, mode (costumi generalizzati ed accettati) e mass-media (televisione, radio e giornali quali «fabbrica» e «specchio del comune sentire», del generale stato di accettazione del mutamento di costume, della tolleranza nel pluralismo); parametri non variabili nello spazio, ma, pur tuttavia, il giudice medesimo deve prendere approfonditamente in considerazione le diverse, concrete circostanze (la vicenda concreta, il luogo in cui l’atto si manifesta). (Nella specie, relativamente ad annullamento senza rinvio, perché il fatto non sussiste, di sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 726 c.p., l’imputata, avvocato, si era presentata nell’androne del carcere indossando una succinta minigonna).
Cass. pen. n. 2194/1987
La forza preclusiva del principio ne bis in idem, di cui all’art. 90 c.p.p., non opera nel caso in cui il fatto sul quale si è formato il giudicato, pur essendo unico come entità di ordine materiale, importi la violazione di diverse disposizioni di legge. Infatti, dovendosi in tal caso applicare le norme sul concorso formale di reati, lo stesso fatto può essere riesaminato sotto il profilo della violazione di legge rimasta estranea al giudicato già formatosi. (Nella specie, relativa ad ostentati toccamenti dei genitali in luogo pubblico rivolti specificamente all’indirizzo della querelante, la Suprema Corte ha ritenuto che legittimamente, emesso decreto penale passato in cosa giudicata per il reato di atti contrari alla pubblica decenza, si era poi proceduto per il reato di ingiurie).
Cass. pen. n. 3254/1986
Sono atti contrari alla pubblica decenza tutti quegli atti che, in spregio ai criteri di convivenza e di decoro che debbono essere osservati nei rapporti tra i consociati, provocano in questi ultimi disgusto e disapprovazione, come l’orinare in luogo pubblico. Né la norma dell’art. 726 c.p. esige che l’atto abbia effettivamente offeso in qualcuno la pubblica decenza e neppure che sia stato percepito da alcuno, quanto si sia verificata la condizione di luogo, cioè la possibilità che qualcuno potesse percepire l’atto.
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