14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3254 del 28 aprile 1986
Testo massima n. 1
Sono atti contrari alla pubblica decenza tutti quegli atti che, in spregio ai criteri di convivenza e di decoro che debbono essere osservati nei rapporti tra i consociati, provocano in questi ultimi disgusto e disapprovazione, come l’orinare in luogo pubblico. Né la norma dell’art. 726 c.p. esige che l’atto abbia effettivamente offeso in qualcuno la pubblica decenza e neppure che sia stato percepito da alcuno, quanto si sia verificata la condizione di luogo, cioè la possibilità che qualcuno potesse percepire l’atto.
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