14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 31407 del 21 settembre 2006
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in Massimario
Testo massima n. 1
Poiché la pubblica decenza va commisurata secondo un criterio storico-sociologico al sentimento comune dell’uomo medio e non alla particolare sensibilità di un singolo, la nudità integrale in luoghi pubblici o aperti al pubblico, al di fuori della particolare situazione dei campi di nudisti, integra comunque gli estremi del reato di cui all’art. 726 c.p., non rilevando che il denunciante abbia dichiarato di non aver provato disgusto.
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