14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7817 del 4 settembre 1985
Testo massima n. 1
La «pubblica decenza» riguarda quel complesso di regole etico-sociali che impongono a ciascuno di astenersi da ciò che può offendere il sentimento collettivo della più elementare costumatezza; la «oscenità», invece, ha un suo ambito specifico, riferibile soltanto alla verecondia sessuale. Ne consegue che la masturbazione integra il reato di cui all’art. 527 c.p. e non già quello di cui all’art. 726 c.p. in quanto l’azione compiuta si riferisce tipicamente alla sfera sessuale e si presenta chiaramente lesiva del comune senso del pudore.
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