14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6434 del 11 febbraio 2008
Posted at 20:26h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il reato di atti osceni in luogo pubblico è configurabile anche nel caso in cui il fatto si verifichi nelle parti comuni di un edificio condominiale, le quali devono qualificarsi come «luogo aperto al pubblico» in quanto la possibilità di accedervi è consentita non solo a tutti i condomini che abitano nell’edificio, ma anche agli estranei che si recano a trovare i condomini.
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