14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6278 del 24 maggio 1978
Testo massima n. 1
Quando gli atti osceni sono commessi in luogo pubblico non ha rilevanza il grado di percettibilità di essi e l’efficienza delle cautele impiegate per evitare l’indiscrezione altrui; ne è sufficiente per degradare il dolo a colpa il fatto che l’autore abbia cercato di proteggerli da indiscrezioni, con mezzo, quale quello di porsi al riparo di un cespuglio, inadeguato ad escludere la visibilità anche accidentale, stante la consapevolezza del reo della possibilità dell’altrui percezione e l’accettazione del relativo rischio.
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