14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11864 del 28 ottobre 1986
Testo massima n. 1
Le proiezioni di films inverecondi e persino pornografici, eseguite nei cinema «a luci rosse», non degradano il carattere oggettivamente osceno di pratiche sessuali [ nella specie un coito orale omosessuale ] poste in essere da spettatori nel corso della rappresentazione. Né è dato superare, per escludere l’illiceità di tali atti penalmente vietati nei luoghi indicati dall’art. 527 c.p., [ atti osceni ] la [ irrinunciabile ] distinzione tra finzione e realtà, poiché il pubblico, accedendo nelle predette sale cinematografiche, prevede di assistere alla proiezione di scene erotiche, ma non, certamente, di essere messo a contatto di pratiche oscene.
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