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Art. 528 — Pubblicazioni e spettacoli osceni

Art. 528 — Pubblicazioni e spettacoli osceni

Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie , e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

Alla stessa sanzione soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.

Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103 a chi:

  1. 1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;
  2. 2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.

Nel caso preveduto dal numero 2, la pena è aumentata [ 64 ] se il fatto è commesso nonostante il divieto dell’Autorità.

  1. 1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;
  2. 2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 34417/2005

La causa di non punibilità prevista dall’articolo unico della L. 17 luglio 1975, n. 355 è inapplicabile a coloro che detengono videocassette a contenuto osceno allo scopo di farne commercio, essendo tale mezzo di comunicazione diverso dalle riproduzioni a stampa, caratterizzate dalla possibilità di una riproduzione rapida di un numero illimitato di copie, in relazione alle quali è stata prevista la citata clausola di non punibilità.

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Cass. pen. n. 26608/2002

Il delitto di cui all’art. 528, comma 1, c.p., pubblicazioni e spettacoli osceni, costituisce un reato di pericolo astratto, atteso che la soglia della rilevanza penale è anticipata sino a ricomprendere condotte solo astrattamente idonee ad offendere il pudore, secondo una stima prognostica ancorata a valutazioni medie che consentono l’elaborazione di modelli comportamentali ritenuti socialmente vincolanti e pertanto recepiti dall’ordinamento penale.
In tema di pubblicazioni e spettacoli osceni, di cui all’art. 528 c.p., la messa in circolazione può attuarsi anche in relazione ad un unico oggetto, stante la distinzione tra distribuzione, che presuppone una pluralità di oggetti o frammenti di un unico oggetto, e messa in circolazione, che si attua allorché gli oggetti, o l’oggetto, vengono fatti uscire dalla sfera di custodia del detentore per farli entrare nella disponibilità di altri. Conseguentemente l’invio a mezzo fax di una pubblicazione oscena rientra nella nozione di messa in distribuzione, atteso che trattasi di espressione ricomprendente tutte le possibili modalità di diffusione.

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Cass. pen. n. 26925/2001

L’art. un. della legge 17 luglio 1975, n. 355, nello stabilire la non punibilità di titolari e addetti alla rivendita di giornali e riviste per i reati di cui agli artt. 528 e 725 c.p. quando essi si limitino a detenere, rivendere ed esporre, nell’esercizio normale della loro attività, pubblicazioni ricevute dagli editori e distributori legalmente autorizzati, configura una causa di non punibilità, la cui operatività è esclusa, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, solo quando le dette pubblicazioni siano esposte in modo da renderne immediatamente visibili al pubblico parti palesemente oscene. Pertanto, in applicazione delle regole dettate dall’art. 530 c.p.p., quando risulti provata la insussistenza di detta ultima condizione o anche vi siano dubbi al riguardo, va pronunciata sentenza di assoluzione. (Nella specie, peraltro, la S.C., pur enunciando il principio anzidetto, ha ritenuto che motivatamente il giudice di merito avesse accertato l’avvenuta esposizione al pubblico delle parti palesemente oscene delle pubblicazioni in questioni, ed ha pertanto respinto il ricorso proposto dall’imputato avverso la sentenza di condanna).

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Cass. pen. n. 4118/2000

Il disposto di cui all’art. 14 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, secondo il quale sono penalmente sanzionabili, ai sensi dell’art. 528 c.p., «le pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti quando, per la sensibilità ed impressionabilità ad essi proprie, siano comunque idonee ad offendere il loro sentimento morale o a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio», può trovare applicazione anche con riguardo ai c.d. «video giochi», sempre che questi ultimi siano esplicitamente destinati ai fanciulli e agli adolescenti. (Nella specie, tale condizione è stata esclusa, sulla base della considerazione che le confezioni dei giochi in questione recavano l’indicazione «sconsigliato ai minori e alle persone impressionabili».

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Cass. pen. n. 3419/1998

La causa di non punibilità prevista dall’articolo unico della L. 17 luglio 1975, n. 355, è inapplicabile a coloro che detengono videocassette a contenuto osceno allo scopo di farne commercio, non essendo costoro equiparabili agli edicolanti ed ai librai.

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Cass. pen. n. 135/1998

Integra il reato di spettacolo osceno, ai sensi dell’art. 528 c.p., lo spettacolo osceno non presentato come tale ed avvenuto senza alcuna riservatezza, venendo così a concretarsi l’offensività criminosa della condotta. Infatti la capacità offensiva dell’osceno è condizionata dal contesto ambientale in cui è presentato; conseguentemente lo spettacolo osceno che si svolga con particolari modalità di riservatezza e di cautela in presenza di sole persone adulte non integra il reato in questione, ove il giudice di merito accerti, in relazione a dette modalità, che il comune senso del pudore non risulti offeso. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrato il delitto de quo osservando che: lo spettacolo aveva superato il limite della funzione scenica in quanto sfociato dall’iniziale strip-tease nella riproduzione di espliciti rapporti sessuali con il coinvolgimento di due spettatori; che il contenuto reale dello spettacolo non era stato pubblicizzato, in quanto presentato con locandine riferentisi esclusivamente ad uno strip-tease; che lo spettacolo si era svolto in una discoteca con accesso anche ai soggetti lì recatisi solo per ballare o bere, e così inconsapevolmente coinvolti in una rappresentazione oscena alla quale non avevano consapevolmente accettato di assistere).

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Cass. pen. n. 3598/1995

Non è configurabile il reato di cui all’art. 528 c.p. nell’esercizio di linee telefoniche a carattere erotico. Il colloquio e il contenuto della conversazione telefonica offerta dalla linea «144», indipendentemente dal suo contenuto, non integra gli estremi previsti dall’art. 527 c.p., non concretizzando la manifestazione verbale di oscenità i requisiti di esteriorità dell’atto richiesti dalla norma penale, ed esulando dalla fattispecie, che rimane una conversazione privata indipendentemente dall’accesso consentito ad un numero indeterminato di persone, il carattere della pubblicità. (Fattispecie relativa ad annullamento del provvedimento di rigetto di riesame contro il sequestro di linee telefoniche a carattere erotico).

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Cass. pen. n. 7/1995

Il commercio dell’osceno, se realizzato con particolari modalità di riservatezza e di cautela, idonee a prevenire la lesione reale o potenziale del pubblico pudore, non integra l’ipotesi delittuosa prevista dall’art. 528 c.p. (Nella specie la Corte ha rigettato il ricorso del P.M. avverso la sentenza assolutoria pronunciata nei confronti del titolare di un esercizio commerciale ove videocassette di contenuto pornografico venivano offerte in vendita in un locale attiguo al negozio, nel quale potevano accedere soltanto coloro che ne avessero fatto espressa richiesta e che avessero raggiunto la maggiore età; nell’affermare il principio di cui sopra, le Sezioni Unite hanno precisato che l’osceno, in sè e per sè, è irrilevante agli effetti della legge penale e che ciò che delimita il lecito dall’illecito è la sola possibilità di una sua diffusa percepibilità, configurandosi la «pubblicità», intesa come idoneità dell’osceno ad essere percepito da un numero indeterminato di persone, prima ancora che come elemento costitutivo della fattispecie penale, quale presupposto della stessa tutela del pudore).

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Cass. pen. n. 5/1995

In tema di pubblicazioni e spettacoli osceni (artt. 528 c.p.), è legittimo il provvedimento di sequestro probatorio di un carico di videocassette pornografiche destinate al commercio qualora, in considerazione della natura di reato di pericolo della suddetta ipotesi criminosa, non emerga che il commercio stesso sia destinato a svolgersi con appropriati accorgimenti tali da assicurarne la riservatezza e non risulti, quindi, l’inidoneità della condotta alla realizzazione di una indiscriminata diffusione del materiale sequestrato.

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Cass. pen. n. 580/1993

Nell’ipotesi in cui il reato di commercio di pubblicazioni oscene (nella specie videocassetta) sia estinto per amnistia, non può essere disposta la confisca, poiché degli oggetti predetti non è vietata in modo assoluto la detenzione o l’alienazione.

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Cass. pen. n. 2328/1992

La causa di non punibilità prevista dall’articolo unico L. 17 luglio 1975, n. 355, è inapplicabile a coloro che detengono videocassette a contenuto osceno allo scopo di farne commercio, non essendo costoro equiparabili agli edicolanti ed ai librai.

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Cass. pen. n. 18/1992

Il commercio di materiale osceno, purché realizzato con particolari modalità di riservatezza e di cautela nei confronti di acquirenti adulti, non integra il reato di cui all’art. 528 c.p., ove il giudice di merito accerti che in relazione alle dette modalità il comune senso del pudore non risulti offeso. (Fattispecie in tema di commercio di videofilms pornografici).

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Cass. pen. n. 14018/1986

La rappresentazione di pellicole cinematografiche, a contenuto intrinsecamente osceno, in speciali sale a ciò destinate (cosiddette a luce rossa) non concretizza il reato di cui all’art. 528 c.p. Infatti la società attuale parallelamente alla evoluzione dei concetti di pudore e di osceno, riconosce che specifiche manifestazioni in particolari circostanze (luoghi aperti al pubblico, e non pubblici, sicuramente identificabili, nei quali possa essere impedito l’accesso a taluni soggetti) possano essere realizzate senza provocare lesione dei comuni sentimenti di riservatezza, decoro, pudore.

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Cass. pen. n. 4582/1986

Ai fini della sussistenza del reato di esposizione al pubblico di manifesti contrari al pudore ed alla decenza, di cui all’art. 1, L. 12 dicembre 1960, n. 1591 — in relazione all’art. 528 c.p. — non vale, ad escludere l’offensività del normale senso del pudore e della maggiore sensibilità dei minori degli anni diciotto, il rilievo che non sia percepibile, dal complesso dell’immagine raffigurata e per le modalità della raffigurazione, il significato di tutto ciò che non si sia personalmente e direttamente realizzato, poiché determinate conclusioni, in effetti, non sono necessariamente dipendenti dalle effettive concrete conoscenze. Infatti, nei tempi attuali, ogni essere umano — maggiorenne o minorenne che sia — percepisce e valuta anche il significato di situazioni ed eventi che non ha vissuto e realizzato personalmente e, fin dalla prima adolescenza, in forza del bagaglio culturale ampiamente inteso, riconosce atti generalmente idonei a ledere il comune senso del pudore.

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Cass. pen. n. 756/1986

La figura delittuosa di cui al capoverso dell’art. 528 c.p., relativa alla pubblica esposizione di pubblicazioni oscene (nella specie: manifesti pubblicitari di film) è punita a titolo di dolo generico.

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Cass. pen. n. 3493/1985

Poiché dal carattere alternativo delle fattispecie previste dall’art. 528 c.p. (pubblicazioni e spettacoli osceni) risulta essere indifferente, per il legislatore, la commissione di uno o più fatti lesivi, con diverse modalità del medesimo bene giuridico, qualora l’ipotesi contestata e ritenuta sia quella «della detenzione a scopo di commercio», per la quale non è richiesto il carattere della «pubblicità», che il legislatore ha limitato al solo caso di detenzione allo scopo di esposizione, l’applicazione della norma dell’art. 528 citato non esige che la detenzione dei prodotti commerciali sia fatta pubblicamente «mediante esposizione in vetrina». (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso in cui si sosteneva che il concetto di osceno si pone anche in relazione al modo in cui vengono offerti gli oggetti e che, pertanto, tale connotazione veniva a mancare atteso che gli oggetti medesimi si trovavano in un locale interno, denominato sexy shop, ove non si vendeva altra merce e vi accedevano solo «particolari» clienti che sapevano quale merce era ivi offerta in vendita).

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Cass. pen. n. 5308/1984

In tema di spettacoli osceni, le riprese di un’opera cinematografica non possono in alcun modo costituire, prima del montaggio, l’elemento materiale del reato previsto dall’art. 528 c.p., in quanto ancora è ignoto se il regista le utilizzerà nella pellicola cinematografica e ancor più se saranno sinallagmaticamente funzionali ad una più lata significazione artistica, che sia idonea a scolorirne l’eventuale oscenità. Pertanto va assegnato al montaggio il momento creativo dell’opera tanto sotto il profilo sostanziale che sotto quello delle realizzazioni artistiche, onde il momento consumativo del reato va correlato al montaggio e non alla ripresa. Esso rileva ancor più sotto il profilo artistico, perché rappresenta il momento delle scelte, il momento in cui l’ideazione diventa creazione, in cui le scene girate sono accettate o respinte e, comunque, il momento in cui le riprese, divenute sequenze, manifestano la loro attitudine ad esprimere compiutamente il discorso voluto dal suo autore. (Nella specie, relativa al film «Caligola», la Suprema Corte ha annullato la sentenza del giudice d’appello, avendo ritenuto non ascrivibile al regista il fatto-reato, previsto dalla prima parte dell’art. 528 c.p., per avere realizzato le riprese oggettivamente oscene. Ed invero l’elemento psichico dell’ipotesi in questione consiste, oltreché nell’ipotesi di riprendere le immagini oscene (dolo generico), anche nello scopo di farne distinzione e, nel campo cinematografico, di farne oggetto di pubblica proiezione (dolo specifico): nella specie il regista fu estromesso dalla produzione dopo la direzione delle riprese (tanto che ricorse al pretore) e il materiale realizzato fu utilizzato con l’ausilio di altro montatore ed altro regista).
Un’opera cinematografica riveste carattere di oscenità non solo per la sua attitudine ad eccitare la concupiscenza, ma anche quando, rappresentando scoperte carnalità e violenze sessuali riposte nel fondo degenerativo degli istinti primordiali della specie, violi il pudore, e cioè la verecondia attraverso la quale l’uomo, nel suo lungo cammino di civiltà, ha sempre cercato di nascondere i suoi istinti sessuali oltreché le turpitudini della propria ed altrui lussuria. Tutto ciò, invero, mettendo in particolare evidenza fatti censurati dal riserbo e dalla pudicizia che circondano gli strati elevati della coscienza umana, può indurre anche un profondo senso di disgusto, tale da prevalere sulle pulsioni erotizzanti e annullarle. (Fattispecie relativa al film «Caligola» ritenuto osceno).

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Cass. pen. n. 4441/1982

L’esclusione della responsabilità, in determinati casi, prevista dalla legge 17 luglio 1975, n. 355 per i rivenditori professionali di stampa periodica e di libri è limitata solo a quella derivante dagli artt. 528 e 725 c.p. e dagli artt. 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Persiste, invece, la responsabilità di cui all’art. 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, relativa all’affissione ed esposizione al pubblico di manifesti, immagini, oggetti contrari al pudore o alla decenza e volta a tutelare la sensibilità e la moralità dei minori degli anni diciotto.

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Cass. pen. n. 4149/1981

Il delitto di cui all’art. 528 c.p. è punito esclusivamente a titolo di dolo, specifico nella prima parte, che si concreta nello «scopo» di fare commercio, distribuzione o pubblica esposizione di scritti, disegni, immagini o altri oggetti osceni di qualsiasi specie; generico nell’ipotesi preveduta nel primo capoverso, consistente nella volontà cosciente e non coartata di fare commercio, anche clandestino, delle predette cose oscene, ovvero di distribuirle o esporle pubblicamente.

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Cass. pen. n. 520/1981

Un’opera, il cui contenuto è caratterizzato, da un esasperato o quasi ossessivo pansessualismo fine a sé stesso, in quanto diretto a sollecitare deteriori istinti della libidine con rappresentazioni crudamente veristiche di amplessi, con descrizioni, scene ed esposizioni di nudità, non può non essere considerata oscena, in quanto gravemente offensiva del comune sentimento del pudore, di quella particolare sensibilità e riservatezza, che, ancor oggi, nonostante l’evoluzione dei costumi, circonda cose od atti attinenti alla vita sessuale. Ed è indubbio che anche nell’attuale momento storico la grande maggioranza dei consociati, cui bisogna far riferimento per determinare il modo di pensare e di sentire del cosiddetto «uomo medio» non ritiene tollerabile e non accetta un’opera cinematografica, teatrale o letteraria, il cui tessuto connettivo sia esclusivamente, o quasi, costituito dalla brutale riproduzione di atti della generazione e dalla rappresentazione di scene ed atteggiamenti che chiaramente richiamino il rapporto sessuale.

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