Cass. pen. n. 34417 del 6 luglio 2005

Testo massima n. 1


La causa di non punibilità prevista dall'articolo unico della L. 17 luglio 1975, n. 355 è inapplicabile a coloro che detengono videocassette a contenuto osceno allo scopo di farne commercio, essendo tale mezzo di comunicazione diverso dalle riproduzioni a stampa, caratterizzate dalla possibilità di una riproduzione rapida di un numero illimitato di copie, in relazione alle quali è stata prevista la citata clausola di non punibilità.

Testo massima n. 2


Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 528 cod. pen. non è sufficiente la mera detenzione del materiale osceno, ma occorre anche la "pubblicità", che rappresenta sia elemento costitutivo della fattispecie che requisito essenziale perché si realizzi l'offesa al buon costume.