Cass. pen. n. 34417 del 6 luglio 2005

Testo massima n. 1


La causa di non punibilità prevista dall'articolo unico della L. 17 luglio 1975, n. 355 è inapplicabile a coloro che detengono videocassette a contenuto osceno allo scopo di farne commercio, essendo tale mezzo di comunicazione diverso dalle riproduzioni a stampa, caratterizzate dalla possibilità di una riproduzione rapida di un numero illimitato di copie, in relazione alle quali è stata prevista la citata clausola di non punibilità.

Testo massima n. 2


Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 528 cod. pen. non è sufficiente la mera detenzione del materiale osceno, ma occorre anche la "pubblicità", che rappresenta sia elemento costitutivo della fattispecie che requisito essenziale perché si realizzi l'offesa al buon costume.

Normativa correlata