14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 26608 del 12 luglio 2002
Testo massima n. 1
Il delitto di cui all’art. 528, comma 1, c.p., pubblicazioni e spettacoli osceni, costituisce un reato di pericolo astratto, atteso che la soglia della rilevanza penale è anticipata sino a ricomprendere condotte solo astrattamente idonee ad offendere il pudore, secondo una stima prognostica ancorata a valutazioni medie che consentono l’elaborazione di modelli comportamentali ritenuti socialmente vincolanti e pertanto recepiti dall’ordinamento penale.
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Testo massima n. 1
In tema di pubblicazioni e spettacoli osceni, di cui all’art. 528 c.p., la messa in circolazione può attuarsi anche in relazione ad un unico oggetto, stante la distinzione tra distribuzione, che presuppone una pluralità di oggetti o frammenti di un unico oggetto, e messa in circolazione, che si attua allorché gli oggetti, o l’oggetto, vengono fatti uscire dalla sfera di custodia del detentore per farli entrare nella disponibilità di altri. Conseguentemente l’invio a mezzo fax di una pubblicazione oscena rientra nella nozione di messa in distribuzione, atteso che trattasi di espressione ricomprendente tutte le possibili modalità di diffusione.
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