14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3598 del 29 novembre 1995
Testo massima n. 1
Non è configurabile il reato di cui all’art. 528 c.p. nell’esercizio di linee telefoniche a carattere erotico. Il colloquio e il contenuto della conversazione telefonica offerta dalla linea «144», indipendentemente dal suo contenuto, non integra gli estremi previsti dall’art. 527 c.p., non concretizzando la manifestazione verbale di oscenità i requisiti di esteriorità dell’atto richiesti dalla norma penale, ed esulando dalla fattispecie, che rimane una conversazione privata indipendentemente dall’accesso consentito ad un numero indeterminato di persone, il carattere della pubblicità. [ Fattispecie relativa ad annullamento del provvedimento di rigetto di riesame contro il sequestro di linee telefoniche a carattere erotico ].
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