14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 18 del 13 gennaio 1992
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il commercio di materiale osceno, purché realizzato con particolari modalità di riservatezza e di cautela nei confronti di acquirenti adulti, non integra il reato di cui all’art. 528 c.p., ove il giudice di merito accerti che in relazione alle dette modalità il comune senso del pudore non risulti offeso. [ Fattispecie in tema di commercio di videofilms pornografici ].
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