Cass. pen. n. 4149 del 6 maggio 1981

Testo massima n. 1


Il delitto di cui all'art. 528 c.p. è punito esclusivamente a titolo di dolo, specifico nella prima parte, che si concreta nello «scopo» di fare commercio, distribuzione o pubblica esposizione di scritti, disegni, immagini o altri oggetti osceni di qualsiasi specie; generico nell'ipotesi preveduta nel primo capoverso, consistente nella volontà cosciente e non coartata di fare commercio, anche clandestino, delle predette cose oscene, ovvero di distribuirle o esporle pubblicamente.

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