14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 520 del 28 gennaio 1981
Testo massima n. 1
Un’opera, il cui contenuto è caratterizzato, da un esasperato o quasi ossessivo pansessualismo fine a sé stesso, in quanto diretto a sollecitare deteriori istinti della libidine con rappresentazioni crudamente veristiche di amplessi, con descrizioni, scene ed esposizioni di nudità, non può non essere considerata oscena, in quanto gravemente offensiva del comune sentimento del pudore, di quella particolare sensibilità e riservatezza, che, ancor oggi, nonostante l’evoluzione dei costumi, circonda cose od atti attinenti alla vita sessuale. Ed è indubbio che anche nell’attuale momento storico la grande maggioranza dei consociati, cui bisogna far riferimento per determinare il modo di pensare e di sentire del cosiddetto «uomo medio» non ritiene tollerabile e non accetta un’opera cinematografica, teatrale o letteraria, il cui tessuto connettivo sia esclusivamente, o quasi, costituito dalla brutale riproduzione di atti della generazione e dalla rappresentazione di scene ed atteggiamenti che chiaramente richiamino il rapporto sessuale.
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