Cass. pen. n. 23426 del 28 aprile 2011
Testo massima n. 1
Il commercio di prodotti osceni integra la fattispecie criminosa di cui all'art. 528 cod. pen. ove ricorra il requisito della "pubblicità", ossia della possibilità di percepire l'osceno da parte di un numero indeterminato di persone.