Cass. pen. n. 46184 del 18 novembre 2013

Testo massima n. 1


Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 527 cod. pen., è qualificabile come luogo aperto al pubblico lo studio, anche privato, ove viene effettuata la visita medica, in quanto funzionalmente destinato all'accesso di determinate categorie di persone quali medici, personale ausiliario e pazienti.