Cass. pen. n. 8104 del 5 ottobre 1984
Testo massima n. 1
Deve ritenersi luogo aperto al pubblico un locale abbandonato, privo di porta, accessibile da parte di chiunque. (Fattispecie in tema di atti osceni).
Deve ritenersi luogo aperto al pubblico un locale abbandonato, privo di porta, accessibile da parte di chiunque. (Fattispecie in tema di atti osceni).