14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 29239 del 13 giugno 2017
Testo massima n. 1
Per effetto della depenalizzazione dell’ipotesi base del delitto di atti osceni in luogo pubblico di cui al primo comma dell’art. 527 cod. pen., disposta dall’art. 2, comma primo, lett. a ] del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, l’originaria ipotesi aggravata di cui al secondo comma del medesimo articolo è stata trasformata in fattispecie autonoma di reato, in cui l’elemento circostanziale costituito dalla commissione del fatto all’interno o nelle immediate vicinanze dei luoghi abitualmente frequentati da minori è divenuto elemento costitutivo del reato.
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Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del reato cui all’art. 527, comma secondo, cod. pen., i luoghi abitualmente frequentati da minori – al cui interno o nelle cui immediate vicinanze deve essere commesso il fatto – sono quelli riconoscibili come tali per vocazione strutturale [ come le scuole, i luoghi di formazione fisica e culturale, i recinti creativi all’interno dei parchi, gli impianti sportivi, le ludoteche e simili ], ovvero per elezione specifica, di volta in volta scelti dai minori come punto di abituale di incontro o di socializzazione, ove si trattengono per un termine non breve [ come un muretto sulla pubblica via, i piazzali adibiti a luogo ludico, il cortile condominiale ]. [ In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha annullato la sentenza che aveva ritenuto configurabile il reato di atti osceni in luogo pubblico alla presenza di un minore nella condotta di un automobilista che si masturbava all’interno dell’auto sulla pubblica via, per la presenza occasionale di minori al momento del fatto ].
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