14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 19178 del 8 maggio 2015
Testo massima n. 1
Integra il delitto di cui all’art. 527 c.p. il toccamento lascivo di parti intime del corpo, sia pure al di sopra degli abiti, in quanto la nozione di atti osceni non si limita alla sola rappresentazione di un atto sessuale, comprendendo anche l’oscenità insita in azioni e comportamenti che richiamino tale atto, come nel caso di atteggiamenti licenziosi che offendono ugualmente in modo grave il senso di riservatezza che deve presiedere alle manifestazioni in luogo pubblico. [ Fattispecie di abbassamento della chiusura lampo dei pantaloni e di toccamento dei genitali dall’esterno ].
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