Cass. pen. n. 2903 del 11 novembre 2020
Testo massima n. 1
Per integrare il reato di atti osceni all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, ai sensi dell'art. 527, comma secondo, cod. pen., non si richiede che alla condotta assistano effettivamente persone minori, ma è sufficiente che il fatto sia commesso in luoghi in cui vi sia la significativa probabilità della presenza delle stesse. (Fattispecie di atti osceni compiuti all'esterno di un edificio scolastico in prossimità dell'orario di uscita degli studenti).