14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 15676 del 23 aprile 2010
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in Massimario
Testo massima n. 1
Integra il delitto di atti osceni in luogo pubblico, e non la contravvenzione di atti contrari alla pubblica decenza, la condotta consistente nello sbottonarsi i pantaloni ed esporre in pubblico i genitali, toccandoli, in quanto l’intenzionalità di tali gesti ha inequivoca attinenza con la sfera sessuale piuttosto che con il comune senso di decenza.
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