14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1368 del 24 novembre 1970
Posted at 20:26h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il delitto di atti osceni è un delitto di pericolo e non di danno; alla sua realizzazione concorrono l’oscenità degli atti — ravvisabile nella loro idoneità oggettiva all’offesa della morale e del sentimento di pudore altrui, in relazione alle condizioni di ambiente, di tempo e di persona, indipendentemente, quindi, dalla loro effettiva visibilità e dalla loro concreta percezione e valutazione soggettiva della loro natura — e il luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico.
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