14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1702 del 13 novembre 1972
Testo massima n. 1
La esibizione di organi genitali maschili ad una donna, anche se compiuta al fine di offesa o disprezzo anziché di soddisfacimento di impulso sessuale, è per sua natura offensiva del comune senso del pudore ed integra il delitto di atti osceni. Il delitto di atti osceni è punibile a titolo di dolo generico, pertanto per la sua configurazione è sufficiente la volontà cosciente di compiere l’atto obiettivamente idoneo ad offendere immediatamente la verecondia sessuale, essendo irrilevante il motivo che ha determinato l’agente al comportamento osceno.
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