16 Mar Art. 314 — Peculato
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 43133/2017
Integra l’appropriazione necessaria a configurare il delitto di peculato la vendita di un bene a un prezzo irrisorio, e non semplicemente di favore, del tutto sproporzionato al suo valore, compiuta nel contesto di procedure funzionali a gestioni liquidatorie di interesse pubblico. (Fattispecie relativa alla cessione di azioni di società pubbliche in liquidazione coatta amministrativa).
Cass. pen. n. 35683/2017
Non è configurabile il delitto di peculato nel caso in cui non sia fornita giustificazione in ordine al contributo erogato per l’esercizio delle funzioni di gruppo consiliare regionale, non potendo derivare l’illiceità della spesa da tale mancanza, ma occorrendo comunque piena prova dell’appropriazione e dell’offensività della condotta quanto meno in termini di alterazione del buon andamento della P.A. (Fattispecie relativa al c.d. contributo “unificato”corrisposto ai presidenti dei Gruppi dell’Assemblea Regionale Siciliana precedentemente all’entrata in vigore della l. n. 213 del 2012).
Cass. pen. n. 53974/2016
Costituisce peculato ordinario e non peculato d’uso l’utilizzo continuativo e sistematico di un bene mobile della pubblica amministrazione, effettuato con criteri personalistici ed al di fuori di ogni controllo, tanto che non sia più possibile stabilire se ed in quale misura il bene rimanga ancora destinato a finalità pubblicistiche.
Cass. pen. n. 29617/2016
L’amministratore di sostegno riveste la qualifica di pubblico ufficiale e perciò integra il delitto di peculato la condotta con cui si appropria delle somme di denaro giacenti sui conti correnti intestati alle persone sottoposte all’amministrazione. (In motivazione la Corte ha precisato che il reato di peculato non è ravvisabile a seguito del mero mancato rispetto delle procedure previste per l’effettuazione delle spese nell’interesse dell’amministrato, ma solo in presenza di una condotta appropriativa o, comunque, che si risolva nell’uso dei fondi o dei beni per finalità estranee all’amministrato).
Cass. pen. n. 35988/2015
Integra il delitto di peculato la condotta del medico dipendente di un ospedale pubblico il quale, svolgendo in regime di convenzione attività intramuraria, dopo aver riscosso l’onorario dovuto per le prestazioni, omette poi di versare all’azienda sanitaria quanto di spettanza della medesima, in tal modo appropriandosene, a condizione che la disponibilità del denaro sia legata all’esercizio dei poteri e dei doveri funzionali del medesimo, e non in ragione di un possesso proveniente da un affidamento devoluto solo “intuitu personae”, ovvero scaturito da una situazione “contra legem”, priva di relazione legittima con l’oggetto materiale della condotta. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata ritenendo che, pur essendo stata accertata l’illecita percezione di denaro e lo svolgimento dell’attività al di fuori delle regole prescritte per l’attività professionale “intra moenia”, non fosse stato chiarito se l’imputato avesse un titolo di legittimazione in base al quale, operando all’interno di un ospedale pubblico, aveva riscosso le somme di denaro dai pazienti).
Cass. pen. n. 9660/2015
In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell’ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva qualificato in termini di peculato la condotta di appropriazione del danaro contenuto in un portafogli smarrito dal titolare, posta in essere dal carabiniere che aveva ricevuto in consegna il portafogli dall’autore del rinvenimento).
Cass. pen. n. 53125/2014
Integra il delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale che omette o ritarda di versare ciò che ha ricevuto per conto della P.A., in quanto tale comportamento costituisce un inadempimento non ad un proprio debito pecuniario, ma all’obbligo di consegnare il denaro al suo legittimo proprietario, con la conseguenza che, sottraendo la “res”alla disponibilità dell’ente pubblico per un lasso temporale ragionevolmente apprezzabile, egli realizza una inversione del titolo del possesso “uti dominus”. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva ravvisato il delitto di peculato nella condotta di un ufficiale di anagrafe il quale si era appropriato del denaro consegnatogli dai privati a titolo di diritti di segreteria sulle carte di identità da lui rilasciate).
Cass. pen. n. 5087/2014
L’elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata dall’abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione va individuato con riferimento alle modalità di acquisizione del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di truffa aggravata nei confronti del responsabile di un’associazione incaricata dell’organizzazione di corsi di formazione professionale, che aveva ottenuto fondi pubblici in misura maggiorata sulla base della prospettazione di spese in realtà “gonfiate”, anche se la relativa documentazione era stata prodotta solo all’atto della liquidazione dell’ultima rata del contributo).
Cass. pen. n. 42836/2013
Non sussiste il delitto di peculato in assenza di intrinseco rilievo economico dell’oggetto dell’appropriazione e di concreta incidenza di quest’ultima sulla funzionalità dell’ufficio o del servizio. (Fattispecie relativa all’appropriazione di un pass per disabili, rilasciato a persona poi deceduta ed utilizzato da un vigile urbano).
Cass. pen. n. 35512/2013
Commette il delitto di peculato il portalettere che, avendo la disponibilità per ragioni del suo servizio di pacchi contro assegni, si appropri dei relativi bollettini di spedizione e dei rispettivi importi, spettanti ai legittimi creditori.
Cass. pen. n. 34524/2013
Integra il delitto di peculato d’uso la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che utilizza per fini personali la connessione internet sul computer dell’ufficio in suo possesso.
Cass. pen. n. 34489/2013
In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell’ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su prassi e consuetudini invalse in un ufficio determinato, che consentono al soggetto di avere di fatto la disponibilità della cosa mobile della P.A. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sussistente il peculato per l’appropriazione di merce sequestrata contenuta in una stanza della questura da parte di un poliziotto, che aveva la possibilità di utilizzare e disporre della stanza medesima).
Cass. pen. n. 28974/2013
I titolari di tabaccheria delegati alla riscossione delle tasse automobilistiche vanno considerati incaricati di pubblico servizio poiché essi, per le incombenze loro affidate, subentrano nella posizione della p.a. e svolgono mansioni che ineriscono al corretto e puntuale svolgimento della riscossione medesima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di peculato nei confronti del tabaccaio che si era appropriato dei soldi riscossi).
Cass. pen. n. 28424/2013
Commette il delitto di peculato il mandatario dell’Automobile Club Italiano che si appropria delle somme riscosse per le tasse automobilistiche.
Cass. pen. n. 19054/2013
In tema di peculato, la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che utilizzi il telefono d’ufficio per fini personali al di fuori dei casi d’urgenza o di specifiche e legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d’uso se produce un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell’ufficio, mentre deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e funzionalmente significative.
In tema di peculato, nessuna efficacia esimente può attribuirsi alla causa di giustificazione del consenso dell’avente diritto, quando i beni che costituiscono oggetto della condotta delittuosa appartengono alla pubblica amministrazione. (Fattispecie relativa all’utilizzo di utenze cellulari per fini personali).
La condotta del pubblico agente che, utilizzando illegittimamente per fini personali il telefono assegnatogli per ragioni di ufficio, produce un apprezzabile danno al patrimonio della pubblica amministrazione o di terzi o una concreta lesione alla funzionalità dell’ufficio, è sussumibile nel delitto di peculato d’uso di cui all’art. 314 c.p., comma 2.
Cass. pen. n. 12368/2013
In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell’ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento. (Nella specie la Corte ha precisato che la disponibilità può essere conseguita anche da un esercizio di fatto o arbitrario delle funzioni).
Cass. pen. n. 7492/2013
In tema di peculato, la nozione di possesso di danaro deve intendersi come comprensiva non solo della detenzione materiale della cosa, ma anche della sua disponibilità giuridica, nel senso che il soggetto agente deve essere in grado, mediante un atto dispositivo di sua competenza o connesso a prassi e consuetudini invalse nell’ufficio, di inserirsi nel maneggio o nella disponibilità del danaro e di conseguire quanto poi costituisca oggetto di appropriazione. Ne consegue che l’inversione del titolo del possesso da parte del pubblico ufficiale che si comporti “uti dominus”nei confronti di danaro del quale ha il possesso in ragione del suo ufficio e la sua conseguente appropriazione possono realizzarsi anche nelle forme della disposizione giuridica, del tutto autonoma e libera da vincoli, del danaro stesso, indisponibile in ragione di norme giuridiche o di atti amministrativi. (Fattispecie nella quale le mogli del Sindaco, dell’assessore al turismo e di un consigliere comunale avevano beneficiato “pro quota”, senza alcun titolo istituzionale, delle somme stanziate dal Comune per provvedere al vitto ed all’alloggio in favore dei componenti della delegazione comunale invitata a partecipare ad un progetto di gemellaggio con un comune francese).
Cass. pen. n. 46244/2012
Il peculato d’uso costituisce una figura autonoma di reato e non una mera circostanza attenuante del peculato previsto dal primo comma dello stesso articolo.
Cass. pen. n. 25255/2012
Integra il delitto di peculato la condotta del medico dipendente di un ospedale pubblico il quale, svolgendo in regime di convenzione attività intramuraria, dopo aver riscosso l’onorario dovuto per le prestazioni, ometta poi di versare all’azienda sanitaria quanto di spettanza della medesima, in tal modo appropriandosene. (In motivazione, la Corte ha precisato che la qualifica di pubblico ufficiale spetta a qualunque pubblico dipendente che la prassi e la consuetudine mettano in condizione di detenere denaro di pertinenza dell’amministrazione).
Cass. pen. n. 18161/2012
Integra il delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale che, dopo aver riscosso danaro per conto di un ente pubblico ed averlo versato su dei libretti bancari, se ne appropri temporaneamente, prelevando delle somme dai suddetti libretti e provvedendo in seguito a ripristinare la provvista, atteso che tale danaro, attraverso la consegna al suo rappresentante, entra immediatamente a far parte del patrimonio della P.A. e non già di quello del funzionario che lo ha riscosso, il quale pertanto non ne acquista in nessun modo la proprietà con contestuale insorgenza di un debito pecuniario nei confronti del predetto ente pubblico. (Fattispecie in tema di riscossione per la vendita di grattini a titolo di canone del servizio comunale di parcheggio a pagamento).
Cass. pen. n. 5006/2012
Non è configurabile il reato di peculato nell’uso episodico ed occasionale di un’autovettura di servizio, quando la condotta abusiva non abbia leso la funzionalità della P.A. e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile. (Fattispecie relativa ad un episodio di spostamento dell’autovettura dalla periferia al centro della città al fine di compiere una visita privata, percorrendo un tragitto comunque necessario prima di riconsegnare il veicolo all’amministrazione).
Cass. pen. n. 33472/2011
Risponde del delitto di peculato l’amministratore di beni confiscati in sede di prevenzione il quale stipuli a proprio favore polizza assicurative a nome delle società destinatarie del provvedimento di confisca, e con frequenza periodica prelevi, versandole sul proprio conto corrente, somme ad asserito titolo di acconto sul suo compenso professionale, senza munirsi della preventiva e necessaria autorizzazione dell’Agenzia del Demanio.
Cass. pen. n. 30280/2011
Esula la configurabilità del peculato militare, previsto dall’art. 215 c.p.m.p., sussistendo invece quella del c.d.”peculato d’uso”, prevista dall’art. 314, comma secondo, c.p., (priva di corrispondenza nel citato art. 215 c.p.m.p.), nel caso di condotta consistente nell’avere l’imputato, avvalendosi del proprio grado militare, disposto l’impiego di mezzi dell’amministrazione militare (nella specie, un aereo ed alcuni veicoli terrestri) per finalità estranee al servizio, nulla rilevando che tale impiego abbia avuto una certa durata nel tempo, dovendosi al riguardo ritenere che l’espressione “uso momentaneo”contenuta nel citato art. 314, comma secondo, c.p. non vada intesa come “uso istantaneo”ma piuttosto come “uso temporaneo”e tale, quindi, da esaurirsi in un tempo comunque limitato, trascorso il quale il bene torna alla sua naturale destinazione.
Cass. pen. n. 27981/2011
Commette il delitto di peculato il portalettere che si impossessi di un vaglia postale di cui abbia la disponibilità per ragioni del suo servizio, riscuotendone successivamente l’importo, atteso che lo stesso assume nel caso di specie la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio in ragione dei compiti di certificazione della consegna e della ricezione della specifica tipologia di corrispondenza in oggetto.
Cass. pen. n. 25695/2011
Integra il delitto di peculato la guardia giurata di un aeroporto che, avendone la disponibilità per ragioni di servizio, si appropri degli oggetti volontariamente lasciati dai passeggeri ai filtri di sicurezza predisposti per i controlli delle partenze aeroportuali.
Cass. pen. n. 7177/2011
Non è configurabile il reato di peculato nell’uso episodico ed occasionale di un’autovettura di servizio, quando la condotta abusiva non abbia leso la funzionalità della P.A. e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile, in relazione all’utilizzo del carburante e dell’energia lavorativa degli autisti addetti alla guida. (Fattispecie relativa a nove episodi di indebito utilizzo di autovetture di servizio da parte di assessori comunali).
Cass. pen. n. 670/2011
L’appropriazione degli interessi maturati sulle somme di cui il pubblico ufficiale si sia appropriato non integra un autonomo fatto di peculato, posto che il reato si perfeziona con l’appropriazione del bene e non rilevando dunque, se non ai fini della valutazione del disvalore del fatto e della quantificazione del danno, i frutti prodotti “medio tempore”dallo stesso.
Cass. pen. n. 41709/2010
Non integra né il delitto di peculato, né quello di abuso d’atti d’ufficio la condotta del pubblico funzionario che utilizzi per ragioni personali l’accesso ad internet del computer d’ufficio qualora per il suo esercizio la P.A. abbia contratto un abbonamento a costo fisso.
Cass. pen. n. 41307/2010
Integra il delitto di peculato l’esattore di una società privata incaricata dal Comune per il recupero dei crediti relativi al mancato pagamento delle sanzioni per le infrazioni del codice della strada, il quale si appropri delle somme riscosse, atteso che egli nell’espletamento di tale funzione è un pubblico ufficiale.
Cass. pen. n. 39584/2010
Integra il delitto di peculato la condotta del presentatore delegato dal notaio per l’incasso o il protesto di titoli cambiari insoluti alla scadenza, che si appropri delle somme di denaro corrispostegli dai debitori in ritardato pagamento degli effetti cartolari, omettendo di provvedere al versamento dei relativi importi nei conti bancari intestati al notaio.
Cass. pen. n. 39363/2010
Ai fini della configurabilità del reato di peculato, il possesso della cosa oggetto di appropriazione non può ritenersi determinato da ragioni di ufficio o servizio qualora sia stato conseguito per un evento fortuito ovvero per il fatto del terzo che abbia consegnato il bene al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio, ma non in ragione delle mansioni svolte dai medesimi.
Cass. pen. n. 37750/2010
Integra il delitto di peculato la condotta del curatore che si appropri dei beni di una società fallita, dei quali abbia il possesso in ragione del suo incarico, isolandoli dal patrimonio fallimentare e spostandoli dal luogo in cui sono custoditi al fine di poterli utilizzare “uti dominus”all’interno del proprio studio professionale.
Cass. pen. n. 35150/2010
Non integra il delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale che utilizzi arbitrariamente a proprio beneficio l’attività lavorativa prestata dal suo sottoposto, atteso che l’energia umana, non essendo cosa mobile, non è suscettibile di appropriazione.
Cass. pen. n. 34335/2010
Integra il delitto di peculato il curatore dell’eredità giacente che si appropri di un bene ereditario, anche qualora sia stato nominato all’esito di una procedura attivata in assenza dei presupposti di legge.
Cass. pen. n. 32384/2010
In tema di peculato, le somme afferenti i pagamenti dei protesti costituiscono sin da subito “pecunia publica”all’atto della corresponsione al pubblico ufficiale competente.
Cass. pen. n. 28125/2010
È pubblico ufficiale il coadiutore dell’esattore concessionario del servizio di tesoreria di un ente territoriale, ancorchè non formalmente investito della pubblica funzione ed in quanto funzionario di fatto, e risponde pertanto del reato di peculato per l’indebita appropriazione delle somme ricevute nello svolgimento della sua attività.
Cass. pen. n. 12611/2010
Integra il delitto di peculato la condotta dell’ufficiale di polizia giudiziaria che, subito dopo aver rinvenuto della sostanza stupefacente e senza provvedere alla redazione di formale verbale di sequestro, proceda alla sua distruzione mediante dispersione.
Cass. pen. n. 1938/2010
Non integra il delitto di peculato, non essendo ravvisabile alcuna condotta appropriativa nel suo comportamento, il comandante dei vigili urbani che provveda, mediante formali provvedimenti e al fine di ripristinare la ritenuta regolarità della gestione contabile, alla restituzione delle somme versate da alcuni contravventori al codice della strada presso la tesoreria comunale anziché all’ufficio deputato ad incassarle. (Fattispecie in cui le somme delle sanzioni relative alle violazioni del codice della strada avrebbero dovuto essere versate su di un conto corrente intestato ad un Consorzio tra più comuni istituito per la gestione unitaria del servizio di polizia locale).
Cass. pen. n. 38691/2009
Il peculato si consuma nel momento in cui ha luogo l’appropriazione della “res”o del danaro da parte dell’agente, la quale, anche quando non arreca, per qualsiasi motivo, danno patrimoniale alla P.A., è comunque lesiva dell’ulteriore interesse tutelato dall’art. 314 c.p. che si identifica nella legalità, imparzialità e buon andamento del suo operato. (Fattispecie nella quale il ricorrente, concessionario di un pubblico servizio, aveva sostenuto di aver trattenuto le somme incassate per conto dell’ente, per soddisfare un proprio diritto di credito, vantato nei confronti di quest’ultimo, ricorrendo a una sorta di autoliquidazione).
Cass. pen. n. 25541/2009
Integra il delitto di peculato l’uso, sia pure temporalmente limitato, di un’autovettura di servizio per fini personali estranei agli interessi dell’amministrazione. (Fattispecie relativa all’utilizzo dell’autovettura di un comune, in giorno prefestivo, da parte di un consigliere comunale che ne aveva la disponibilità per ragioni d’ufficio).
Cass. pen. n. 25537/2009
Integra il delitto di abuso d’ufficio l’utilizzo di autovetture e personale di servizio per scopi estranei ai compiti d’istituto, non rilevando a tal fine le disfunzioni o l’entità del danno cagionato alla P.A., ma solo l’ingiusto vantaggio patrimoniale procurato dall’agente a sé stesso o a terzi. (Fattispecie relativa alla modifica dell’originaria imputazione di peculato nel delitto di abuso d’ufficio continuato, in cui un prefetto ha disposto e consentito diversi accompagnamenti della moglie per viaggi effettuati con autovetture di servizio).
Cass. pen. n. 23066/2009
Integra il delitto di peculato l’utilizzazione di denaro pubblico accreditato su un capitolo di bilancio intestato a “spese riservate”, quando non si dia una giustificazione certa e puntuale del suo impiego per finalità strettamente corrispondenti alle specifiche attribuzioni e competenze istituzionali del soggetto che ne dispone, tenuto conto delle norme generali della contabilità pubblica, ovvero di quelle specificamente previste dalla legge. (Nella fattispecie, relativa a prelievi effettuati dai presidenti di una regione su fondi riservati accreditati in un capitolo del bilancio regionale, la S.C. ha qualificato il fatto come peculato e non come abuso d’ufficio, precisando che quest’ultimo è configurabile nel solo in caso in cui la spesa avvenga per finalità diverse da quelle specificamente previste, ma riconducibili comunque alle attribuzioni proprie del ruolo istituzionale svolto).
Cass. pen. n. 20952/2009
Integra il delitto di peculato la condotta del cancelliere di un ufficio giudiziario, preposto al servizio del campione penale, che si appropri di titoli bancari versati da imputati condannati al pagamento di spese di giustizia o pene pecuniarie ed intestati all’ufficio giudiziario stesso, anziché come prescritto all’ufficio del registro, in quanto, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 314 c.p., il possesso qualificato dalla ragione di ufficio o di servizio non è solo quello che rientri nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale, bensì anche quello derivante da prassi e consuetudini invalse nell’ufficio che consentano al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità materiale del bene, trovando nelle proprie pubbliche funzioni l’occasione per un tale comportamento.
Cass. pen. n. 13107/2009
Integra il delitto di peculato la condotta del coadiutore del curatore del fallimento che si appropria di beni della società dichiarata fallita, dei quali abbia il possesso in ragione del suo incarico.
Cass. pen. n. 12141/2009
Nel caso di riscossione di denaro per conto della P.A., il delitto di peculato, che è reato istantaneo, si consuma nel momento stesso in cui il pubblico funzionario non versa le somme nelle casse dell’ente pubblico entro il giorno stesso della loro riscossione, come previsto dall’art. 227 del Regolamento generale della contabilità di Stato. (Fattispecie in tema di riscossione di tributi comunali).
Cass. pen. n. 31688/2008
Integra il delitto di abuso d’ufficio la condotta del pubblico dipendente di indebito uso del bene che non comporti la perdita dello stesso e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell’avente diritto. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso la configurabilità del peculato, posto che il delitto era stato consumato da un pubblico dipendente che, a fini privati, usava il collegamento a forfait della P.A. a Internet cosiddetta tariffa flat, senza causare all’amministrazione un maggior costo e dunque senza che potesse configurarsi una condotta appropriativa ).
Cass. pen. n. 12306/2008
Integra la fattispecie incriminatrice del peculato continuato, e non quelle di truffa o di abuso d’ufficio, la condotta dell’ufficiale giudiziario che nel corso di una procedura di pignoramento versa su conti correnti bancari intestati a s, medesimo, ovvero cointestati anche al proprio coniuge, le somme di denaro portate da assegni bancari sottoscritti dai debitori esecutati e, successivamente, tramuta le relative somme in assegni circolari versati in favore dei legittimi destinatari (Ufficio del registro, creditori, ecc.). (Nel caso di specie, la S.C. ha escluso la configurabilità dei reati di abuso d’ufficio e di truffa aggravata, poichè la violazione dei doveri d’ufficio ha costituito esclusivamente la modalità della condotta di appropriazione e la disponibilità delle somme portate dai titoli ne ha preceduto la temporanea appropriazione dei relativi importi).
Cass. pen. n. 9179/2008
Integra il reato di peculato, nel caso di specie militare, la condotta di appropriazione di denaro e beni mobili, il cui possesso non rientri nella specifica competenza funzionale del soggetto agente, che di questi abbia la mera detenzione in via di fatto. (Fattispecie in cui il soggetto agente, pur senza avere la qualità di gestore della mensa di servizio di una caserma dei Carabinieri che sarebbe spettata per disposizione regolamentare ad un’apposita commissione invero mai istituita, aveva di fatto gestito la predetta mensa ponendo in essere varie condotte di appropriazione di denaro e di beni mobili).
Cass. pen. n. 8933/2008
In tema di peculato, riveste la qualifica di pubblico ufficiale l’addetto al Magazzino Centrale della Rete Ferroviaria Italiana che gestisca la presa in carico, la vendita e la consegna del materiale « fuori uso».
Cass. pen. n. 2142/2008
In tema di concussione, la promessa di denaro o di altra utilità è sufficiente per la consumazione del reato solo quando il fatto concussivo è unico e relativo ad uno specifico atto e non quando la forza intimidatrice del pubblico ufficiale tende ad operare non solo in relazione ad un primo atto, ma anche nel futuro, con riferimento ad una pluralità di atti e di comportamenti dilazionati nel tempo; in tal caso, l’esecuzione di ogni prestazione determinata dalla costante riproduzione del metus assume valenza giuridica autonoma, tanto da qualificare il fatto come reato continuato. (Fattispecie relativa alla corresponsione periodica e continuativa di somme di denaro da parte di persone esercenti l’attività di visurista, indotte al versamento dagli impiegati di una conservatoria dei registri immobiliari, sotto la minaccia di ingiustificati ritardi nella definizione delle pratiche).
Cass. pen. n. 40182/2007
L’esecuzione, in regime di attività libero-professionale, sia intramuraria che esterna, resta assorbita nell’alveo del servizio sanitario pubblico, con la conseguente configurabilità nei suoi confronti del reato di peculato. (Nel caso di specie, la Corte ha peraltro escluso la sussistenza del reato in relazione all’appropriazione da parte di un medico ospedaliero, autorizzato all’attività libero-professionale esterna, di aghi in dotazione della struttura pubblica, rientrando tale materiale nella ritenuta per «spese generali» praticatagli sugli emolumenti per le singole prestazioni).
Cass. pen. n. 39397/2007
È configurabile il reato di peculato nei confronti dell’impiegato di sportello di un istituto di credito che si appropri di una somma di danaro, ricevuta per conto dell’amministrazione finanziaria a titolo di pagamento di imposte.
Cass. pen. n. 31425/2007
Integra il delitto di peculato la condotta del gestore di fatto di una delegazione dell’ACI che, avendo effettivamente svolto la funzione pubblica di riscossione delle tasse automobilistiche, si sia appropriato di una parte delle somme di denaro di cui aveva la disponibilità per ragioni d’ufficio. (Nel caso di specie, la delegazione dell’ACI risultava formalmente intestata al coniuge dell’imputato, ma era da quest’ultimo realmente gestita).
Cass. pen. n. 30976/2007
Integra il reato di peculato il notaio che, essendo stato delegato dal giudice a curare le operazioni di vendita nell’ambito di procedure di esecuzione immobiliare, si appropri delle somme corrisposte dagli aggiudicatari delle vendite, versando i relativi importi su conti correnti personali ed investendoli in operazioni speculative di borsa, senza provvedere agli adempimenti di cui all’art. 591 bis, comma settimo, c.p.c.
Cass. pen. n. 30541/2007
Commette il reato di peculato il raccoglitore del gioco del lotto che ometta il versamento all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato delle somme riscosse per le giocate.
Integra il reato di peculato di cui all’art. 314 c.p. la condotta del pubblico ufficiale che abbia ad oggetto cose che, pur essendo prive di valore intrinseco, possono acquistare o riacquistare rilevanza economica per la utilizzazione che ne faccia l’agente. (Fattispecie relativa all’appropriazione, da parte di un agente di polizia municipale addetto al servizio di concessioni ed autorizzazioni edilizie di un Comune, delle somme versate quale controvalore di marche da bollo sottratte da precedenti pratiche edilizie e riutilizzate sui moduli di altre istanze presentate dagli utenti).
Cass. pen. n. 27570/2007
Integra il delitto di peculato la condotta del tutore di un interdetto che si appropri di somme di denaro appartenenti a quest’ultimo e ricevute, in ragione dell’ufficio rivestito, quale provento della vendita di un bene immobile ereditato dall’interdetto in comproprietà con altre persone.
Cass. pen. n. 24677/2007
Commette il reato di peculato il pubblico ufficiale che, avendo per ragioni del suo ufficio il possesso e la disponibilità delle armi comuni da sparo versate dai privati ai fini di distruzione, se ne appropria. (Nell’affermare tale principio, la Corte ha ritenuto che non ha alcuna rilevanza ai fini della sussistenza del reato la circostanza che l’arma abbia un valore pressoché nullo, essendo sufficiente che la cosa abbia anche un minimo valore o, comunque, una qualche utilità).
Cass. pen. n. 17619/2007
Non integra il delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale che, nell’effettuare una missione, ospiti a bordo dell’autovettura di servizio o nella camera d’albergo una persona estranea alla P.A., allorché l’uso della vettura per la missione sia stato autorizzato e il veicolo sia stato utilizzato solo per ragioni di ufficio, ovvero l’uso della camera « doppia ad uso singolo» assegnata non abbia comportato aggravio di spesa per l’Amministrazione. (Nella circostanza, la Corte ha anche escluso la configurabilità, nell’estensione dell’uso della camera di albergo, della truffa in danno dell’Amministrazione, non ricorrendo artifici o raggiri).
Cass. pen. n. 11633/2007
In tema di peculato, la nozione di possesso di danaro deve intendersi non solo come comprensiva della detenzione materiale della cosa, ma anche della sua disponibilità giuridica, nel senso che il soggetto agente deve essere in grado, mediante un atto dispositivo di sua competenza o connesso a prassi e consuetudini invalse nell’ufficio, di inserirsi nel maneggio o nella disponibilità del danaro e di conseguire quanto poi oggetto di appropriazione. Ne consegue che l’inversione del titolo del possesso da parte del pubblico ufficiale che si comporti uti dominus nei confronti di danaro del quale ha il possesso in ragione del suo ufficio e la sua conseguente appropriazione possono realizzarsi anche nelle forme della disposizione giuridica, del tutto autonoma e libera da vincoli, del danaro stesso, indisponibile in ragione di norme giuridiche o di atti amministrativi. (Fattispecie relativa a misura cautelare personale disposta nei confronti del segretario di una fondazione che aveva sottoscritto quote di un fondo di investimento utilizzando danaro dell’ente di cui aveva la disponibilità per ragioni di ufficio, peraltro in violazione di una delibera del c.d.a. che vietava espressamente l’assunzione di rischi).
Cass. pen. n. 10233/2007
Non è configurabile il reato di peculato nell’uso momentaneo di un’autovettura di ufficio, quando la condotta abusiva non abbia leso la funzionalità della P.A. e non abbia arrecato un danno patrimoniale apprezzabile. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non configurabile il reato di peculato d’uso nell’occasionale utilizzazione per scopi personali da parte di un carabiniere dell’autovettura di ufficio).
Cass. pen. n. 36306/2006
Integra gli estremi del peculato la appropriazione da parte dell’ufficiale giudiziario (o del messo di conciliazione, incaricato della notificazione di atti) delle somme relative alla tassa del 10% dovuta dai privati, ai sensi dell’art. 154, comma secondo del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, sui diritti di protesto dei titoli di credito e sulle indennità di trasferta, rispetto alle quali il predetto pubblico ufficiale assume la veste di esattore e, quindi, di depositario di pecunia pubblica per conto dell’Erario. (Nell’affermare tale principio, la Corte ha aggiunto che a differenti conclusioni deve invece pervenirsi per l’appropriazione dell’eventuale ulteriore somma pari al 95% dell’ammontare complessivo dei proventi eccedenti un determinato livello di retribuzione — cosiddetto «esubero» —, rispetto alla quale l’ufficiale giudiziario assume la veste di mero contribuente e il cui mancato pagamento si risolve in una evasione fiscale).
Cass. pen. n. 25273/2006
L’indebito uso, per scopi personali, dell’utenza telefonica di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità per ragioni d’ufficio, comportando l’appropriazione, da parte dell’agente, senza possibilità di immediata restituzione, di energie costituite da impulsi elettronici entrati a far parte del patrimonio della P.A., è suscettibile di dar luogo alla configurabilità non del peculato d’uso, ma del peculato ordinario, sempre che possa riconoscersi un apprezzabile valore economico agli impulsi utilizzati per ogni singola telefonata, ovvero anche per l’insieme di più telefonate, quando queste siano talmente ravvicinate nel tempo da poter essere considerate come costituenti un’unica condotta.
Cass. pen. n. 19270/2006
Non è configurabile il reato di peculato nell’appropriazione di un modulo utilizzato per il rilascio di un certificato medico ideologicamente falso, posto che di esso è stato fatto un uso non diverso da quello al quale era per sua natura destinato e che la falsità dell’atto non ne rende illegittimo l’uso da parte di chi ne aveva il potere di disporne.
Cass. pen. n. 10908/2006
Ai fini della configurabilità del reato di peculato, può considerarsi «spesa di rappresentanza» ovvero spesa con finalità pubblica, soltanto quella destinata a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell’ente pubblico al fine di accrescere il prestigio della immagine dello stesso e darvi lustro nel contesto sociale in cui si colloca. Risponde pertanto di peculato il sindaco che abbia dato ordine di pagare con denaro del Comune il conto di un pranzo organizzato in favore di rappresentanti dell’Arma, dopo che gli stessi avevano proceduto al sequestro di documenti presso gli uffici comunali.
Cass. pen. n. 9216/2005
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 314, secondo comma, c.p., per «uso momentaneo» della cosa deve intendersi un uso non meramente istantaneo, ma temporaneo e tale, quindi, pur se di carattere episodico ed occasionale, da realizzare una «appropriazione» e da compromettere, in ogni caso, la destinazione istituzionale della cosa arrecando un pregiudizio, sia pure modesto, ma comunque apprezzabile, alla funzionalità della pubblica amministrazione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che esulasse il reato de quo in un caso in cui esso era stato configurato a carico di un soggetto visto circolare alla guida di un’autovettura di servizio con a bordo persone non legittimate ad avvalersene, senza che fosse stato poi accertato né quali fossero state le ragioni del sospettato uso improprio del veicolo né la effettiva durata e consistenza di tale uso).
Cass. pen. n. 5453/2005
Il danaro versato dal contribuente in adempimento di una obbligazione tributaria verso lo Stato o altro ente pubblico — alla quale va senza dubbio equiparato, come nel caso di specie, il contributo versato dall’utente di prestazioni sanitarie pubbliche a titolo di partecipazione alla spesa — diviene pecunia pubblica non appena entri in possesso del pubblico ufficiale incaricato dell’esazione, non venendo meno detta natura pubblica neppure in conseguenza dell’obbligazione di quantità cui l’esattore è tenuto verso l’ente impositore.
Cass. pen. n. 47193/2004
Non integra il reato di peculato di cui all’art. 314 c.p. la utilizzazione da parte del pubblico ufficiale, per scopi personali, ancorché non leciti, di beni appartenenti alla P.A. di valore estremamente esiguo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la configurabilità del peculato nella condotta dell’agente della Polizia di Stato che, nell’esplodere senza necessità un colpo dalla pistola di ordinanza, aveva utilizzato una cartuccia in dotazione).
Cass. pen. n. 26081/2004
Integra il delitto di peculato la condotta del soggetto investito di pubbliche funzioni che omette di versare il denaro ricevuto nell’interesse della P.A. per la quale agisce, in quanto il denaro entra nella disponibilità della pubblica amministrazione nel momento stesso della consegna al pubblico ufficiale senza che abbiano rilievo alcuno le modalità di riscossione e la eventuale irritualità dei mezzi di pagamento, anche in contrasto con disposizioni ed assetti organizzativi dell’ufficio, e la circostanza che il pubblico ufficiale sia entrato nel possesso del bene nel rispetto o meno delle competenze che il mansionario interno prevede. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che fosse configurabile il reato di cui all’art. 314 c.p. nella condotta di una dipendente dell’ufficio I.V.A. che si era appropriata di una somma rilasciata con assegno bancario a lei intestato, destinata al pagamento della residua parte di una sanzione tributaria, provvedendo poi a versarla all’ufficio di appartenenza in tre rate successive).
Cass. pen. n. 9205/2004
Per la configurazione dell’ipotesi delittuosa del peculato d’uso di cui all’art. 314, comma secondo c.p., è necessario che la durata dell’appropriazione non superi il tempo di utilizzazione della cosa sottratta, così da comportare una sottrazione della stessa alla sua destinazione istituzionale tale da non compromettere seriamente la funzionalità della pubblica amministrazione. Inoltre è essenziale il rapporto di funzionalità della cosa sottratta rispetto alla natura dell’uso momentaneo per cui si fa ricorso all’appropriazione (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del giudice di merito che aveva ritenuto integrato il reato di peculato, anziché quello di peculato d’uso, nella condotta dell’imputato, il quale aveva smontato dal proprio computer d’ufficio dei pezzi per installarli su quello privato per svolgere il proprio lavoro a domicilio, ancorché, alcuni come il DVD, non necessari per tale uso, rimontandoli solo al momento in cui la manomissione era stata scoperta).
Cass. pen. n. 37030/2003
Il pubblico ufficiale che emette mandati di pagamento, supponendo in buona fede che il denaro sia destinato a coprire spese effettivamente sostenute dal proprio ufficio, non concorre nel reato di peculato con il proprio dipendente, il quale, prospettando fittiziamente tali spese, lo abbia sollecitato ad emettere i relativi mandati col pretesto di eseguire il pagamento, appropriandosi delle somme in esse portate.
Cass. pen. n. 33069/2003
Non risponde del delitto di peculato il Presidente del gruppo consiliare del Partito Trentino Tirolese, costituito nell’ambito della Provincia di Trento, che si appropri di contributi ottenuti dalla Provincia per l’esplicazione dei compiti del proprio gruppo, impiegandoli per sostenere spese di propaganda politica o di rappresentanza (nella specie, per l’acquisto di materiale propagandistico e di oggetto-regalo di modesto valore per gli elettori, per pranzi e rinfreschi in occasione di incontri pre-elettorali), trattandosi di attività, benché non istituzionali, comunque legate da nesso funzionale con la vita e le esigenze del gruppo.
Cass. pen. n. 28302/2003
In materia di Invim, l’art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 sancisce espressamente l’obbligo dei notai di pagare «le imposte e le soprattasse previste dal presente decreto», secondo le norme e nei medesimi casi previsti per l’imposta di registro». Ne consegue che le somme pari all’ammontare dell’Invim, all’atto della consegna al notaio sono, illico et immediate, pecunia publica. Pertanto, anche il possesso di eventuali eccedenze resta strettamente connesso ad un obbligo fiscale del notaio, per cui l’appropriazione di esse ad opera di lui integra tutti gli estremi del paradigma dalla malversazione, oggi sussunta nella più ampia previsione dell’art. 314 c.p., così come sostituito dall’art. 1 della legge 26 aprile 1990, n. 86.
Cass. pen. n. 27007/2003
Non è configurabile l’appropriazione, quale elemento materiale integrante il reato di peculato (art. 314 c.p.), nell’uso da parte del pubblico ufficiale delle vetture di servizio, in difetto delle condizioni che ne prevedono l’autorizzazione fuori dall’ambito comunale, qualora tale uso sia esclusivamente preordinato alle esigenze di servizio, in quanto, in tal caso, il bene di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità, per ragioni del suo ufficio, rimane, comunque, nell’ambito della sua normale destinazione giuridica, e cioè nella sfera della pubblica amministrazione, fermo restando che trattasi di condotta avente rilievo sul piano disciplinare. (In applicazione di tale principio la S.C. ha escluso che integrasse il reato di cui all’art. 314 c.p. la condotta del magistrato che — in qualità di presidente del tribunale — utilizzava l’auto di servizio esclusivamente per il percorso casa-ufficio, pur trattandosi di percorsi extra-comunali in quanto le abitazioni del magistrato erano poste fuori dal comune in cui aveva sede l’ufficio).
Cass. pen. n. 26697/2003
Deve considerarsi pubblico ufficiale anche il funzionario di fatto che, senza essere investito formalmente delle funzioni di tesoriere comunale, le abbia in concreto esercitate con il beneplacito della pubblica amministrazione. Pertanto, risponde del reato di peculato il tesoriere di un Comune, il cui incarico sia divenuto all’epoca dei fatti illegittimo in base alla nuova normativa in materia di tesoreria unica, che si sia appropriato delle somme appartenenti al predetto ente pubblico, laddove sia provato il consenso della pubblica amministrazione alla continuazione del precedente incarico.
Cass. pen. n. 17920/2003
In tema di peculato, il possesso di denaro o di altra cosa mobile da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, per acquisire rilevanza ai fini dell’incriminazione, non deve necessariamente rientrare nel novero delle specifiche competenze o attribuzioni connesse con la sua posizione gerarchica o funzionale, essendo sufficiente che esso sia frutto anche di occasionale coincidenza con la funzione esercitata o con il servizio prestato. (Fattispecie relativa al dipendente di un’impresa pubblica di trasporto, impossessatosi di una somma di denaro contenuta in un portafoglio smarrito, consegnatogli per la restituzione all’avente diritto).
Cass. pen. n. 15124/2003
Integra il reato di peculato e non quello di appropriazione aggravata di cose smarrite l’apprensione, da parte di agente della polizia di Stato in servizio presso un aeroporto, di cose custodite in uno zaino rinvenuto presso lo scalo aeroportuale e a lui affidato per ragione del suo ufficio, non potendo considerarsi smarrite le cose lasciate in uno scalo navale, ferroviario o aeroportuale, per le quali sono predisposte particolari norme di tutela, né potendo comunque qualificarsi come tali le cose dimenticate in un luogo che il legittimo possessore sia in grado di ricordare, sia pure attraverso una ricostruzione logico-temporale dei suoi spostamenti, in modo da poterle colà ricercare e recuperare.
Cass. pen. n. 15108/2003
Il peculato è un reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l’agente si appropria del danaro o della cosa mobile della pubblica amministrazione di cui ha il possesso per ragione del suo ufficio, o dà ad essi una diversa destinazione. Ne consegue che, qualora il pubblico ufficiale abbia l’obbligo di versare nelle casse della P.A. il danaro di volta in volta ricevuto da terzi per ragione del suo ufficio, la mancata previsione di un termine di scadenza, se autorizza a tollerare un eventuale ritardo nell’adempimento dell’obbligo, non può tuttavia giustificare qualsiasi ritardo, ed in particolare anche quello che si protragga oltre quel ragionevole limite di tempo che sia imposto dalla maggiore o minore complessità delle operazioni di versamento da compiere, ovvero dalla necessità, per il pubblico ufficiale, di attendere anche a doveri d’ufficio di diversa natura. (Nella specie è stata ritenuta sussistente la materialità del reato nella sottrazione da parte dell’imputato, vigile urbano di un comune, di somme, rappresentanti introiti di contravvenzioni stradali, a distanza di oltre un anno dalla data del relativo versamento).
Cass. pen. n. 11417/2003
In tema di peculato, è irrilevante per la consumazione del reato che l’agente sia entrato nel possesso del bene nel rispetto o meno delle disposizioni organizzative dell’ufficio, potendo lo stesso derivare anche dall’esercizio di fatto o arbitrario di funzioni, dovendosi escludere il peculato solo quando esso sia meramente occasionale, ovvero dipendente da evento fortuito o legato al caso. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la configurabilità del reato di peculato in luogo di quello di truffa relativamente al fatto del dipendente dell’Enel che riscuoteva dagli utenti soldi dovuti all’ente in violazione delle regole che disciplinano i pagamenti).
Integra il reato di peculato la condotta del dipendente dell’Enel, incaricato della riscossione dei pagamenti dei compensi dovuti all’ente con poteri di transazione e di concessione di dilazioni nei confronti di utenti morosi e di disposizione, altresì, dei distacchi della fornitura di energia elettrica, che si appropri del denaro dovuto dagli utenti del servizio per pagamenti di fatture.
Cass. pen. n. 10719/2003
Non sono configurabili gli elementi costitutivi del peculato d’uso (art. 314, comma 2, c.p.) nella condotta del pubblico dipendente che, in situazioni eccezionali d’urgenza, con caratteri di sporadicità ed episodicità, utilizzi il telefono d’ufficio per comunicazioni private al fine di evitare pregiudizievoli e talora protratte assenze dal posto di lavoro. (Fattispecie relativa ad un dipendente pubblico che in un periodo di quaranta giorni aveva effettuato sei telefonate, utilizzando l’apparecchio dell’ufficio).
Cass. pen. n. 7772/2003
L’indebito uso, da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, dell’utenza telefonica intestata alla pubblica amministrazione, di cui egli abbia la disponibilità, costituisce peculato, comportando la suddetta condotta l’appropriazione delle energie, entrate nelle sfera di disponibilità della pubblica amministrazione, occorrenti per le conversazioni telefoniche. Il reato, tuttavia, non sussiste quando le chiamate telefoniche per esigenze personali, per la loro sporadicità ed occasionalità, restano contenute nell’ambito dei “casi eccezionali”, nei quali esse sono consentite, ai sensi dell’art. 10, comma quinto, del codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con decreto del Ministro per la funzione pubblica 31 marzo 1994. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato ritenuto che, correttamente, fosse stata esclusa la sussistenza del reato, in un caso in cui risultavano effettuate undici chiamate per motivi personali in un arco di tempo di un mese e ventuno giorni).
Cass. pen. n. 37018/2002
Ai fini dell’integrazione del delitto di peculato (art. 314 c.p.) la cosa mobile altrui, di cui l’agente si appropria, deve avere valore apprezzabile, posto che le cose prive di valore non rivestono alcun interesse per il diritto, e tale valore sussiste nell’ipotesi di banconote false, che rivestono valore economico sia per la pubblica amministrazione, che ha interesse ad eliminare il bene dalla circolazione monetaria, sia per il soggetto attivo del reato avendo esse un indubbio valore commerciale.
Cass. pen. n. 41114/2001
Integra il delitto di peculato, previsto dall’art. 314 c.p., la condotta dell’addetto all’ufficio matricola di un istituto penitenziario il quale consegna a persona non legittimata un bene (orologio) depositato da un detenuto, in quanto, nel disporre della cosa in modo illecito, pone in essere un atto appropriativo realizzando l’interversione nel possesso.
Cass. pen. n. 28315/2001
In tema di peculato militare, in seguito all’eliminazione dell’ipotesi distrattiva prevista dal reato di cui all’art. 215 c.p.m.p., la condotta del militare che usa, o fa usare, da militari dipendenti automezzi in dotazione del reparto per ragioni personali (nella specie per l’accompagnamento dei propri figli a scuola) deve essere giudicato dall’autorità giudiziaria ordinaria alla quale spetta stabilire, valutandone le modalità, se i fatti attribuiti presentano i caratteri dell’illiceità penale ed in caso positivo quale ipotesi di reato comune sia configurabile).
Cass. pen. n. 27850/2001
In tema di peculato dell’incaricato di pubblico servizio, ai fini della configurabilità del reato, la «ragione del servizio» giustificatrice del possesso non è da identificare solo in quella che rientra nella specifica competenza funzionale agente, ma si riferisce anche al possesso del danaro o della cosa mobile altrui derivante, oltre che da norme di regolamento, da prassi e consuetudini. Ne consegue che integra gli estremi del delitto la condotta dell’ausiliario socio-sanitario dell’Asl — addetto a svolgere il proprio servizio pubblico di infermiere di sala operatoria di un ospedale — che si appropri di alcune siringhe monouso, rientranti nella dotazione del reparto presso cui lavora ed alla quale abbia libero accesso, in ragione del ruolo rivestito, a prescindere dalla responsabilità della formale custodia del materiale sanitario, di competenza del capo sala.
Cass. pen. n. 21867/2001
Non integra il reato di peculato di cui all’art. 314 c.p. la condotta del pubblico ufficiale il quale utilizzi beni appartenenti alla P.A. privi in sé di rilevanza economica e quindi inidonei a costituire l’oggetto materiale dell’appropriazione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la configurabilità del peculato in ipotesi di utilizzazione dei modelli prestampati per i libretti di idoneità sanitaria, al fine di commettere il delitto di falsità materiale in atto pubblico).
Cass. pen. n. 9277/2001
In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, nell’ipotesi in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio — disponendo dell’utenza telefonica intestata all’amministrazione — la utilizzi per effettuare chiamate di interesse personale, il fatto lesivo si sostanzia non nell’uso dell’apparecchio telefonico quale oggetto fisico, bensì nell’appropriazione (conseguita attraverso tale uso) delle energie (entrate a far parte della sfera di disponibilità della P.A.) occorrenti per le conversazioni telefoniche, con la conseguenza che l’ipotesi delittuosa è inquadrabile astrattamente nel «peculato-ordinario» (art. 314 comma 1 c.p.), giacché le energie utilizzate non sono «immediatamente restituibili dopo l’uso» (e lo stesso eventuale rimborso delle somme corrispondenti all’entità dell’utilizzo non potrebbe valere che come mero ristoro del danno arrecato). Tuttavia, nel concreto assetto dell’organizzazione della P.A., si verificano situazioni eccezionali — previste e regolamentate dal decreto del Ministro per la funzione pubblica 31 marzo 1994 — in cui il pubblico dipendente è autorizzato ad usare il telefono dell’ufficio per comunicazioni private, al fine di evitare che si determini un disagio ancora maggiore per l’organizzazione del lavoro qualora il soggetto dovesse, per far fronte alla necessità di comunicare durante l’espletamento del servizio, interromperlo o abbandonarlo; in tali situazioni eccezionali, di carattere sporadico ed episodico, l’utilizzo del telefono della P.A. per l’effettuazione di chiamate personali non può considerarsi esulante del tutto dai fini istituzionali, e pertanto non può ritenersi realizzato l’evento appropriativo di cui al reato.
Cass. pen. n. 13275/2000
Non risponde del delitto di peculato (difettando nel compenso percepito il carattere di appartenenza alla P.A.) il sanitario dell’ufficio igiene pubblica di una ASL, competente per il rilascio delle certificazioni mediche ai fini del conseguimento della patente di guida, il quale svolga fuori dall’orario di lavoro, a pagamento e presso una struttura privata, tale attività di accertamento dei requisiti psico-fisici di idoneità alla guida (emettendo peraltro le certificazioni mediche sui moduli della ASL di appartenenza), atteso che è normativamente previsto che gli accertamenti in parola possano essere compiuti in sede di libera attività professionale, e che, in questo caso, i proventi delle visite non appartengono alla P.A. ma al professionista il quale, pur esercitando funzioni pubbliche in forza di una espressa delega legislativa, opera tuttavia secondo modalità del tutto sganciate dal rapporto pubblico.
Cass. pen. n. 3879/2000
Allorché il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, disponendo, per ragione dell’ufficio o del servizio, dell’utenza telefonica intestata all’amministrazione, la utilizzi per effettuare chiamate di interesse personale, il fatto lesivo si sostanzia propriamente non nell’uso dell’apparecchio telefonico come oggetto fisico, bensì nell’appropriazione, che attraverso tale uso di consegue, delle energie, formate da impulsi elettronici, entrate a far parte della sfera di disponibilità della P.A., occorrenti per le conversazioni telefoniche; ne consegue, poiché tali energie non sono immediatamente restituibili dopo l’uso e l’eventuale rimborso delle somme corrispondenti all’entità dell’utilizzo vale solo come ristoro del danno cagionato, ma non può considerarsi equipollente alla restituzione della cosa mobile utilizzata, l’astratta configurabilità, nella predetta utilizzazione, dell’ipotesi di peculato prevista dall’art. 314, comma 1, c.p. e non di quella prevista dal comma 2 dello stesso articolo (c.d. peculato d’uso). Tuttavia, considerato che all’art. 10 del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto 31 marzo 1994 del Ministro della funzione pubblica, è prevista una deroga al principio generale del divieto d’uso dell’utenza telefonica da parte del pubblico dipendente «in casi eccezionali», nei quali quest’ultimo è tenuto a informare il dirigente dell’ufficio, ne discende che la ricorrenza della situazione di eccezionalità esclude la rilevanza penale della condotta indipendentemente dall’adempimento dell’obbligo di informativa, la cui inosservanza può rivestire, al più, rilievo disciplinare, ma non incie sulla autonoma e sostanziale valenza derogatoria del «caso eccezionale». (Fattispecie relativa a sette telefonate, di esiguo importo complessivo, effettuate nell’arco di un bimestre).
Cass. pen. n. 3390/2000
L’uso del telefono d’ufficio per comunicazioni private, comportando l’appropriazione in via definitiva degli impulsi elettrici mediante i quali avviene la trasmissione della voce, rende astrattamente configurabile a carico del responsabile non il reato di peculato d’uso di cui all’art. 314, comma 2, c.p. ma quello di peculato comune di cui al precedente comma 1 dello stesso articolo. Tale illecito, peraltro, in tanto può concretamente ritenersi sussistente in quanto l’uso del telefono a fini privati esuli dai limiti dell’eccezionalità entro i quali esso è ammesso anche dal decreto del Ministro della funzione pubblica 31 marzo 1994 (emanato in attuazione dell’art. 58 bis del D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29), nulla rilevando, ai fini penali (posto che detti limiti risultino osservati), che sia mancata l’informativa al dirigente dell’ufficio, pure prevista dal citato decreto ministeriale, atteso che una tale mancanza, di per sè, può eventualmente importare conseguenze solo sul piano disciplinare).
Cass. pen. n. 10797/2000
L’oggetto giuridico del delitto di peculato si identifica con la tutela del patrimonio della pubblica amministrazione da quanti sottraggono o pongano a profitto proprio o di altri denaro o cose mobili, rientranti nella sfera pubblica, di cui sono in possesso per ragione del loro ufficio o servizio. La norma penale presuppone, quindi, che le cose oggetto di peculato possiedano un valore economico, per cui il reato non sussiste se le stesse ne siano prive o ne abbiano uno talmente esiguo che l’azione compiuta non configuri lesione alcuna dell’integrità patrimoniale della pubblica amministrazione. (Nel caso di specie la Corte ha accolto il ricorso dell’imputato che, in sede di merito, era stato ritenuto responsabile di essersi appropriato tre bossoli provenienti da cartucce della pubblica amministrazione, esplose nel corso delle prescritte esercitazioni di tiro delle forze di polizia).
Cass. pen. n. 9443/2000
Ai fini della configurabilità del delitto di peculato (art. 314 c.p.), la «ragione dell’ufficio» giustificatrice del possesso va intesa in senso lato e comprende anche il possesso del denaro o della cosa mobile altrui derivante da prassi e consuetudini. Integra, pertanto, gli estremi del delitto la condotta dell’aiutante ufficiale giudiziario che si appropri somme di denaro delle quali aveva il possesso in ragione dello svolgimento, per prassi abituale, delle mansioni dell’ufficio giudiziario.
Cass. pen. n. 788/2000
Integra il reato di peculato d’uso di cui all’art. 314 comma 2, c.p. la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che utilizza l’apparecchio telefax dell’ufficio per finalità personali, atteso che, a norma dell’art. 314 comma 2 cit., per «appropriazione» non deve necessariamente ritenersi la fuoriuscita della cosa dalla sfera di disponibilità e controllo del proprietario, essendo sufficiente che l’agente si comporti nei confronti della cosa medesima, sia pure in modo oggettivamente e soggettivamente provvisorio, uti dominus, realizzando finalità estranee agli interessi del proprietario.
Cass. pen. n. 5538/2000
Il medico ospedaliero (nella specie, primario del servizio di radiologia) che, con il pretesto di far evitare a un paziente la trafila burocratica, si fa dare direttamente una somma per effettuare un esame, lasciando intendere che la somma sarà versata all’ospedale, non risponde del reato di concussione, non avendo generato un metus nel soggetto passivo; non risponde del reato di corruzione, perché il paziente è convinto di versare all’amministrazione ospedaliera quanto dovuto; non risponde del reato di peculato, perché l’agente possiede detta somma per ragioni di ufficio e perché non approfitta dell’errore altrui. Risponde invece di truffa aggravata in danno dell’amministrazione ospedaliera.
Cass. pen. n. 13512/1999
Non ricorrono gli estremi del reato di peculato nel comportamento di un funzionario pubblico (soprintendente per i beni culturali e architettonici), autorizzato dall’ente proprietario (Ministero dei beni culturali) di un immobile monumentale a usufruire di un alloggio di servizio all’interno dello stesso, occupandolo immediatamente, salvo perfezionare il rapporto sotto il profilo del quantum debeatur con l’intendente di finanza, per quel che concerne i consumi dell’acqua, dell’elettricità e del telefono effettuati prima della regolarizzazione della sistemazione alloggiativa. L’autorizzazione a usufruire di una porzione dell’edificio per gli scopi anzidetti comprende, invero, necessariamente, la facoltà di utilizzare quanto è necessario per soddisfare le esigenze abitative, cioè le cose, le energie e i servizi propri di un insediamento civile, e quindi l’acqua, l’elettricità e il telefono. Né ha rilevanza il fatto che nella determinazione del canone si dovesse tener conto del prezzo di detti servizi e che l’interessato si sia mostrato negligente nel sollecitare tale determinazione.
Cass. pen. n. 3106/1999
Commette il reato di peculato il notaio che, incaricato della levata di protesti cambiari, si appropria del denaro derivante dall’incasso degli effetti cambiari consegnatogli per detto scopo, omettendo di effettuare il pagamento nel tempo dovuto ai creditori e trattenendo le somme incassate su conto corrente personale. Il notaio conserva infatti la qualità di pubblico ufficiale anche successivamente alla levata del protesto, come si ricava dall’art. 9, comma quarto, della legge 12 giugno 1973, n. 349, in base al quale il notaio è annoverato tra i pubblici ufficiali che hanno l’obbligo di versare l’importo dei titoli pagati il giorno non festivo successivo a quello del pagamento.
Cass. pen. n. 11095/1999
In tema di peculato, la nozione di disponibilità del denaro pubblico da parte del pubblico ufficiale non può essere ristretta al caso della detenzione materiale della «cassa». Invero, l’uscita del denaro dalla «cassa» è il momento terminale di quello che normalmente è un procedimento complesso, al quale il «cassiere» è estraneo se non per quanto concerne l’erogazione materiale del denaro disposta da altri. (Nella fattispecie, i funzionari che sovraintendevano alla manutenzione degli immobili demaniali non erano al tempo stesso i cassieri materiali delle somme da erogarsi, ma erano coloro ai quali era affidata una dotazione in denaro — di cui avevano la disponibilità — da erogarsi dal cassiere esclusivamente a prestazioni svolte dalle ditte private a seguito di loro approvazione di apposite fatture).
Cass. pen. n. 7481/1999
Commette il reato di peculato consumato il dipendente di un Comune che si appropria di un «buono economato», trattandosi di bene appartenente alla pubblica amministrazione di cui l’agente aveva il possesso per ragioni di servizio, a nulla rilevando, ai fini della consumazione del reato, il fatto che l’agente non abbia concretamente conseguito il fine divisato, e cioè l’ottenimento della merce corrispondente all’importo del buono.
Cass. pen. n. 6753/1998
Integra gli estremi del reato di peculato la appropriazione di attrezzature per ufficio di proprietà dell’ente pubblico da parte del pubblico ufficiale, dipendente dello stesso, per la loro utilizzazione negli uffici di una società privata (agenzia di viaggi) della quale egli sia socio. (Nella specie trattavasi di funzionario del Sisde avente la qualifica di direttore del reparto logistico dell’ente).
Cass. pen. n. 10978/1997
Gli indicatori dai quali deve essere desunta la qualità pubblica di un ente concernono i suoi rapporti con l’ente territoriale di riferimento (nella specie, regione e comune) sotto i profili della sua organizzazione (riguardo alla nomina ed alla revoca degli organi), della gestione commissariale (volta a garantire la continuità dell’attività dell’ente e l’interesse pubblico sotteso alla sua necessaria esistenza), della vigilanza finanziaria mediante l’approvazione dei bilanci, del controllo contabile attraverso revisori venuti a riferire direttamente all’ente pubblico di riferimento. Ne consegue che il segretario di un ente, la cui natura pubblica venga individuata sulla base dei suddetti criteri, riveste la qualifica di pubblico ufficiale e l’appropriazione di denaro dell’ente da parte di questi configura il reato di peculato di cui all’art. 314 c.p.
Cass. pen. n. 8619/1997
Le sezioni provinciali della «Lega italiana per la lotta contro i tumori» hanno natura pubblicistica e, pertanto, i loro rappresentanti e dipendenti (nella fattispecie il presidente, un componente del consiglio direttivo ed una segretaria) rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio. Ne consegue che l’appropriazione di denaro della sezione da parte dei suddetti rappresentanti e dipendenti configura il reato di peculato.
Cass. pen. n. 4651/1997
In tema di peculato, deve ritenersi che nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 314 c.p., «uso momentaneo» non significa istantaneo, ma temporaneo, ossia protratto per un tempo limitato così da comportare una sottrazione della cosa alla sua destinazione istituzionale tale da non compromettere seriamente la funzionalità della pubblica amministrazione. (Fattispecie in tema di veicolo sottratto all’Amministrazione militare usato per il tempo necessario per raggiungere una vicina riserva di caccia, e subito restituito).
Cass. pen. n. 433/1997
In materia di reati fallimentari non sussiste alcuna pregiudizialità del giudizio sul rendiconto rispetto alla possibilità di procedere per il reato di peculato nei confronti del commissario liquidatore. La costatazione di prelievi operati dal liquidatore in assenza di corrispettive causali legittima perciò l’ipotesi di peculato a suo carico indipendentemente dallo svolgimento e dall’esito delle procedure civilistiche di rendiconto.
Cass. pen. n. 1631/1997
Il rapporto di imposta ha natura pubblica, sia nella fase dell’imposizione, sia in quella della riscossione; tale natura non muta anche quando l’esazione del tributo venga dall’ente impositore delegata al privato il quale quindi, in virtù della funzione attribuitagli, acquista la qualità di pubblico ufficiale. Conseguentemente il denaro di cui egli viene in possesso nell’adempimento della funzione pubblica di riscossione, costituisce, sin dal momento della sua esazione, pecunia pubblica, né detta qualifica viene meno per l’obbligazione di quantità, cui l’esattore stesso è tenuto verso l’ente impositore (obbligo di versare il non riscosso per riscosso), trattandosi di un’obbligazione sussidiaria a garanzia dell’ente pubblico. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto la configurabilità di peculato con riguardo ad appropriazione da parte dell’esattore, o del suo dipendente, dell’importo di titoli cambiari riscossi ed emessi in suo favore in pagamento del sottostante rapporto causale di natura tributaria. In particolare la Corte Suprema ha rilevato che, essendo comunque il denaro destinato alla pubblica amministrazione, non potevano rilevare le modalità di esazione e che il possesso del medesimo rimaneva qualificato dalla finalità di natura pubblicistica).
Cass. pen. n. 1113/1997
In tema di peculato il limite dell’uso legittimo dell’autovettura di Stato (con autista) da parte di qualche funzionario per compiere itinerari cittadini, ivi compreso l’accompagnamento casa-ufficio, consiste nel divieto assoluto dell’uso per ragioni personali di carattere privato, e tale valutazione, affidata al giudice di merito, è insindacabile in sede di legittimità.
Cass. pen. n. 10020/1996
Il pubblico ufficiale che omette o ritarda di versare ciò che ha ricevuto per conto della pubblica amministrazione non è inadempiente ad un proprio debito pecuniario nei confronti della predetta, ma all’obbligo di consegnare il denaro al suo legittimo proprietario (la p.a.): pertanto sottraendo la res alla disponibilità di quest’ultima tale soggetto realizza l’appropriazione sanzionata dall’art. 314 c.p. (peculato) intesa come interversione del titolo di possesso.
In tema di peculato per ritardato versamento di somme riscosse dal pubblico ufficiale per conto della pubblica amministrazione non può ritenersi errore scusabile, atto ad escludere il dolo, quello che investe la norma amministrativa di contabilità che impone un tempestivo versamento: ciò in quanto tale norma è integrativa di quella penale. Conseguentemente risulta irrilevante una invocata prassi in senso contrario alla suddetta disciplina.
Cass. pen. n. 8647/1996
Il reato di peculato, di cui all’art. 314 c.p., sussiste anche se il pubblico ufficiale non abbia la materiale consegna del bene e la sua diretta disponibilità, essendo in ogni caso sufficiente la disponibilità giuridica. (Nella fattispecie si trattava di danaro riscosso materialmente da uno dei due componenti di una pattuglia di agenti di polizia, a titolo di oblazione per una infrazione al codice della strada. La Suprema Corte, nell’enunciare il principio di diritto di cui in massima, ha ritenuto legittimamente affermata la penale responsabilità di entrambi i poliziotti osservando che gli stessi avrebbero congiuntamente dovuto redigere il processo verbale di contestazione, in esso dando atto dell’avvenuto versamento della somma, della quale entrambi — in virtù dell’obbligo di riversarne in caserma il relativo importo al termine del servizio giornaliero – dovevano, perciò, disporre, secondo la specifica destinazione di essa come danaro della pubblica amministrazione).
Cass. pen. n. 5502/1996
Ai fini della configurabilità del delitto di peculato il possesso del denaro della pubblica amministrazione può essere anche mediato e far capo congiuntamente a più pubblici ufficiali qualora le norme interne dell’ente pubblico prevedano che l’atto dispositivo sia posto in essere con il concorso di più organi. (Nell’affermare il principio di cui in massima la Corte ha rilevato come quello indicato sia il meccanismo corrente nella formazione dei titoli di spesa e ha concluso che può essere chiamato a rispondere di peculato chi sottoscrive lo stato di avanzamento dei lavori poiché è sulla base di questo documento che viene emesso il titolo di spesa relativo al pagamento della rata di acconto dei lavori eseguiti).
Cass. pen. n. 4411/1996
La responsabilità dell’autore mediato ex art. 48 c.p. si configura anche in relazione ai reati cosiddetti propri in cui la qualifica del soggetto attivo è presupposto o elemento costitutivo della fattispecie criminosa. Pertanto risponde di peculato anche l’estraneo che, traendo in inganno il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, si appropri per tramite di questi di una cosa dagli stessi posseduta per ragioni del loro ufficio.
Cass. pen. n. 3009/1996
Realizza il reato di peculato d’uso ex art. 314 comma 2 c.p. il comportamento del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che utilizzi il telefono dell’ufficio affidato alla sua disponibilità per uso personale. Il carattere momentaneo di detto uso e la restituzione immediata caratterizzano appunto la figura criminosa in questione rispetto a quella più grave di cui al comma 1 della medesima norma di legge.
Cass. pen. n. 96/1996
Non può dubitarsi che i comitati di gestione Usl abbiano il possesso, sia pure mediato, nel pubblico denaro. Si deve tuttavia osservare che con l’approvazione di un contratto di fornitura non si compie atto di appropriazione o di distrazione di questo denaro, ma semplicemente si obbliga l’amministrazione ad una futura prestazione corrispettiva alla fornitura medesima. Conseguentemente non è configurabile il reato di peculato con riguardo a comportamento di componente di uno dei suddetti comitati concretatosi nell’approvazione di un contratto di fornitura comportante ingiusto profitto per il fornitore, con la consapevolezza di tale circostanza. (Affermando il riportato principio la Cassazione, con riguardo ad approvazione di un siffatto contratto contenente clausola a mezzo della quale la Usl era stata tratta in errore circa l’effettiva portata dell’obbligazione assunta, ha ritenuto che tale fattispecie dovesse correttamente assumersi nel reato di truffa contrattuale a danno di un soggetto pubblico).
Cass. pen. n. 3755/1995
Ai fini della configurabilità del reato di peculato, elemento indispensabile perché il denaro corrisposto dall’Ente pubblico al soggetto privato conservi la natura pubblica è che esso sia sottoposto ad un vincolo di destinazione per finalità pubblica che, generalmente indicato espressamente, può risultare anche implicitamente da elementi sintomatici, quale l’obbligo di rendiconto e di restituzione dei residui di gestione nonché i controlli sulla gestione delle somme. Il solo fatto che, a fronte della dazione del denaro, esista una controprestazione da parte del privato, incaricato di pubblico servizio, non è elemento da solo idoneo ad escludere la natura pubblica del denaro, potendo ravvisarsi delle ipotesi in cui la sola esistenza della controprestazione da parte del privato non esclude che il denaro conservi la sua natura pubblica e, per converso, ipotesi in cui, pur in assenza di una controprestazione, il denaro corrisposto perda detta natura.
Cass. pen. n. 619/1995
È ipotizzabile la figura del peculato d’uso anche in relazione a cosa fungibile (e quindi al denaro) in quanto la condotta appropriativa nel peculato d’uso è mutuata per intero dal peculato ordinario, che è relativo ad ogni tipo di cosa (fungibile ed infungibile), mentre il comma 2 dell’art. 314 c.p. si limita ad indicare solo la condotta susseguente idonea a degradare il reato senza alcuna limitazione alle sole cose infungibili.
Cass. pen. n. 2068/1995
La configurabilità del reato di malversazione o, dopo la riforma legislativa attuata con L. 26 aprile 1990, n. 86, di peculato, va esclusa solo nell’ipotesi di un rapporto meramente occasionale tra il possesso della res oggetto di appropriazione e l’esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale; tale occasionalità va intesa nel suo letterale significato di evento fortuito e legato al caso, e non può dirsi sussistente quando l’esercizio delle funzioni ovvero il semplice affidamento riposto dal privato nella qualifica pubblica del soggetto ha rappresentato la contingenza che ha favorito l’insorgere del possesso, da parte di quest’ultimo, della cosa altrui. (Fattispecie in tema di appropriazione di somme portate da libretti e buoni postali affidati fiduciariamente a dipendente dell’amministrazione delle poste per la riscossione).
Cass. pen. n. 2129/1995
In tema di peculato d’uso, non è ipotizzabile il tentativo, in quanto con l’appropriazione risulta consumato il reato di peculato comune e la mancata restituzione impedisce solo che detto reato degradi nell’ipotesi minore di peculato d’uso. (La Corte, tuttavia, in conformità alla statuizione della Corte cost. n. 1085/1988 in tema di furto d’uso, ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 314 comma 2 c.p. in relazione al comma 1 dell’art. 27 Cost. nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista, alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o a forza maggiore, della cosa appropriata, pur non sollevando la questione per mancanza di rilevanza, mancando nella fattispecie il requisito dell’uso momentaneo).
Cass. pen. n. 9890/1994
Ai fini del delitto di peculato, di cui all’art. 314 c.p., il possesso qualificato dalla ragione di ufficio o di servizio non è solo quello che rientri nella specifica competenza funzionale del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, in quanto le «ragioni di ufficio o di servizio» hanno come unico riferimento un rapporto, fondato anche sulla prassi, o su consuetudini invalse in un determinato ufficio, che consenta ai soggetti indicati negli artt. 357 e 358 c.p. di inserirsi di fatto nel maneggio o della disponibilità materiale della cosa, trovando nella loro pubblica funzione o servizio anche la sola occasione per un tale comportamento.
In tema di peculato, il requisito dell’appartenenza del denaro deve essere ricavato non già dalla modalità di gestione di esso, bensì dalla sua destinazione a finalità pubbliche.
Cass. pen. n. 6317/1994
Commette appropriazione e non distrazione sia il pubblico ufficiale che incamera il pubblico denaro, di cui ha il possesso per ragione del suo ufficio, sia il pubblico ufficiale che si adopera affinché un complice se ne appropri, sottraendolo alla pubblica amministrazione. Anche in tal caso, infatti, il soggetto attivo compie un atto di disposizione uti dominus, si comporta cioè come se il danaro pubblico fosse di sua proprietà e non si limita soltanto ad indirizzarlo verso uno scopo diverso da quello cui esso doveva essere destinata.
Cass. pen. n. 6094/1994
Il cosiddetto peculato d’uso previsto dal comma 2, dell’art. 314 c.p. (nella nuova formulazione) non costituisce un’attenuante del delitto di peculato. Infatti, nell’articolo indicato, i due commi prevedono due diverse ipotesi di reato, poiché, nel peculato d’uso, il fine perseguibile dall’agente costituisce elemento specializzante, che impedisce di inquadrare il fatto nel concetto di «peculato» vero e proprio.
Cass. pen. n. 405/1994
In tema di peculato, quando il denaro è destinato alla pubblica amministrazione e il soggetto fisico, che nel suo interesse agisce, lo riceve a tale titolo dal privato, il possesso conseguito rimane qualificato dal fine pubblico cui il bene risulta destinato. Ne consegue che commette peculato l’agente che omette di versare ciò che ha ricevuto, perché quel denaro entra nella disponibilità della pubblica amministrazione nel momento stesso della consegna al pubblico ufficiale. Né hanno rilievo alcuno le modalità di riscossione e la eventuale irritualità dei mezzi di pagamento, anche in contrasto con disposizioni ed assetti organizzativi dell’ufficio, non essendo la sussistenza del reato esclusa dalla inosservanza di prescrizioni o di regole la cui violazione costituisce illecito amministrativo. Allo stesso modo è irrilevante che il pubblico ufficiale sia entrato nel possesso del bene nel rispetto o meno delle competenze che il mansionario interno prevede. È sufficiente a costituire il possesso «per ragione di ufficio» un qualsiasi rapporto che comunque si ricolleghi alle mansioni esercitate dall’agente e che gli consenta di maneggiare denaro, sia pure occasionalmente e in via di fatto.
Cass. pen. n. 8009/1993
Il peculato d’uso può configurarsi solo in relazione a cose di specie e non a cose di quantità, poiché con riferimento a queste ultime non sarebbe possibile la restituzione della eadem res ma solo del tantundem, che è irrilevante ai fini dell’integrazione del reato de quo. (La Cassazione ha evidenziato che una conferma del principio di cui in massima si trae proprio dal disposto del secondo comma dell’art. 314 c.p. che circoscrive il peculato d’uso ai soli casi di uso momentaneo della cosa mobile, senza fare menzione del denaro).
Il reato di peculato di cose di quantità, di genere o fungibili, si consuma nel momento in cui l’agente si appropria delle cose ed è irrilevante ai fini della sua configurabilità che questi abbia sostituito, anche contestualmente, la cosa di cui si è appropriato con altra di egual tipo, caratteristiche e valore. La restituzione del tantundem, infatti, non solo non influenza la lesione, già verificatasi, dell’interesse al buon andamento della pubblica amministrazione, ma non elide neppure la lesione dell’altro interesse tutelato, relativo all’integrità patrimoniale della pubblica amministrazione. (La Cassazione ha altresì rilevato che la legittimità della sostituzione del bene da parte dell’agente passa necessariamente attraverso il consenso dell’avente diritto, ai sensi dell’art. 1197 c.c.).
L’appropriazione nel delitto di peculato, si realizza con l’inversione del titolo del possesso da parte del pubblico ufficiale, che comincia a comportarsi uti dominus nei confronti del bene del quale ha appunto il possesso in ragione del suo ufficio. Siffatta nozione di appropriazione è rimasta invariata anche dopo la L. n. 86 del 1990 (recante modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), sicché non può evocarsi la diversa figura di reato prevista dal secondo comma dell’art. 323 c.p. qualora il denaro o la cosa della pubblica amministrazione siano stati appunto convertiti in proprietà del pubblico ufficiale o di altri.
La natura plurioffensiva del reato di peculato importa che l’eventuale mancanza di danno patrimoniale conseguente all’appropriazione non esclude la sussistenza del reato, atteso che rimane pur sempre leso dalla condotta dell’agente l’altro interesse — diverso da quello patrimoniale — protetto dalla norma, e cioè il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione). (Nella specie il radiologo di un ospedale aveva distratto a favore di terzi delle lastre radiografiche di proprietà della Usl sostituendole con altre di marca diversa, prossime alla scadenza, che peraltro erano state utilizzate nell’ospedale medesimo prima della scadenza; il giudice di appello aveva ritenuto che la mancanza di un pregiudizio economico per la Usl e la fungibilità fra le varie lastre comportasse l’insussistenza del reato, ma la Cassazione ha censurato tale assunto, sulla scorta, tra l’altro, del principio di cui in massima).
Cass. pen. n. 650/1993
La guardia giurata, incaricata del trasporto valori da parte di una banca, che si appropri di una somma di danaro affidatole, commette il delitto di cui all’art. 314 c.p. Ai fini della configurazione di tale reato, a seguito della modifica introdotta dall’art. 11, L. 26 aprile 1990, n. 86, non rileva la natura pubblica o privata dell’istituto bancario proprietario dei valori trasportati, essendo richieste l’altruità del danaro o della cosa mobile nonché la disponibilità giuridica o la mera detenzione materiale dei beni predetti per ragioni dell’ufficio o del servizio.
Cass. pen. n. 4597/1993
Poiché la legge del 26 aprile 1990, n. 86 non ha cancellato la figura criminosa della malversazione in danno dei privati ma le ha solo dato una diversa ristrutturazione, trasfusa nella modificata ipotesi di peculato di cui all’art. 314 c.p., come ridisegnata dalla stessa L. n. 86 del 1990, il pubblico ufficiale che, prima dell’entrata in vigore di questa, avendo per ragioni del suo ufficio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di cose del privato se ne appropri, convertendoli a proprio profitto, con interruzione del titolo del possesso in proprietà, deve rispondere del delitto previsto dal soppresso art. 315 c.p., norma più favorevole anche quoad poenam di quella di cui all’art. 314 c.p., nuova formulazione, e non già del reato ex art. 323, cpv., c.p., come modificato dalla L. n. 86 del 1990. (Nella fattispecie l’imputato, nella sua qualità di ufficiale giudiziario, aveva ritardato il versamento di somme da lui riscosse in pagamento di effetti cambiari rimessigli per l’incasso dagli istituti di credito ed aveva convertito il denaro in assegni circolari per procurare a sé un ingiusto profitto patrimoniale in quanto usava e teneva a disposizione il denaro per la sua attività di finanziatore privato).
Cass. pen. n. 4129/1993
In tema di peculato, il concetto di disponibilità si riferisce a quei soli poteri giuridici che consentono all’agente, che sia privo del corpus del possesso, di esplicare sulla cosa quegli stessi comportamenti, uti dominus, che vengono a sostanziare la condotta di appropriazione, elemento materiale del delitto di cui all’art. 314 c.p. Non rientrano nel concetto di disponibilità quei poteri del pubblico ufficiale che possono assimilarsi non già alle facoltà del dominus, ma a quelle del creditore in un rapporto obbligatorio e che gli consentono (e, per la natura pubblica del rapporto, gli fanno obbligo) di esigere la prestazione della controparte o di adempiere alla propria, ponendo le premesse per l’adempimento altrui. Non risponde, pertanto, di peculato il pubblico ufficiale che omette di incassare un credito dell’ente che rappresenta e, tanto meno, il pubblico ufficiale che omette di adempiere o adempie irregolarmente la propria prestazione (atto di ufficio), al fine di consentire al privato di evitare il pagamento di tasse, diritti o prestazioni in genere, con ciò arrecando danno patrimoniale all’erario. In tale caso potranno eventualmente ravvisarsi i reati di abuso di atto di ufficio o di omissione di atti di ufficio. (Nella specie è stata annullata con rinvio la sentenza di condanna della corte di appello che aveva ravvisato gli estremi del peculato nel fatto che l’ufficiale giudiziario, mediante l’omessa registrazione di numerose commissioni e di altre operazioni, aveva nascosto allo Stato introiti per diverse decine di milioni, trattenendo per sé il 50 per cento, che avrebbe dovuto versare all’erario, secondo le norme dell’ordinamento degli ufficiali giudiziari e, comunque, impedendo agli organi di controllo di verificare l’ammontare complessivo dei proventi riscossi, derivandone un ulteriore danno per lo Stato che, ignorando i reali introiti dell’ufficiale giudiziario, gli corrispondeva la prevista indennità integrativa).
Cass. pen. n. 9732/1992
In tema di peculato (o malversazione) il possesso di danaro o di altra cosa mobile da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, per acquistare rilevanza ai fini dell’incriminazione, non deve necessariamente rientrare nel novero delle specifiche competenze o attribuzioni connesse con la sua posizione gerarchica o funzionale, essendo sufficiente che esso sia frutto anche di occasionale coincidenza con la funzione esercitata o con il servizio prestato.
Cass. pen. n. 8156/1992
Il cosiddetto peculato d’uso previsto dal secondo comma dell’art. 314 c.p. costituisce una figura del tutto autonoma per impianto strutturale rispetto al reato di peculato di cui al primo comma dello stesso articolo e non, quindi, una semplice attenuante del reato medesimo.
Cass. pen. n. 7922/1992
Devono riconoscersi funzioni pubbliche, oltre che all’Aima ed alla Commissione di controllo, composta di commissari di nomina pubblica, anche alle associazioni di produttori incaricate della gestione delle operazioni di ritiro del prodotto agricolo. Commettono pertanto peculato, e non appropriazione indebita, il delegato dell’associazione di produttori e il componente della commissione di controllo, nonché gli «extranei» ex art. 117 c.p., che sottraggono illecitamente il prodotto conferito all’Aima, data altresì l’appartenenza di esso allo Stato.
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