14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 30280 del 29 luglio 2011
Testo massima n. 1
Esula la configurabilità del peculato militare, previsto dall’art. 215 c.p.m.p., sussistendo invece quella del c.d.” peculato d’uso”, prevista dall’art. 314, comma secondo, c.p., [ priva di corrispondenza nel citato art. 215 c.p.m.p. ], nel caso di condotta consistente nell’avere l’imputato, avvalendosi del proprio grado militare, disposto l’impiego di mezzi dell’amministrazione militare [ nella specie, un aereo ed alcuni veicoli terrestri ] per finalità estranee al servizio, nulla rilevando che tale impiego abbia avuto una certa durata nel tempo, dovendosi al riguardo ritenere che l’espressione ” uso momentaneo” contenuta nel citato art. 314, comma secondo, c.p. non vada intesa come “uso istantaneo” ma piuttosto come “uso temporaneo” e tale, quindi, da esaurirsi in un tempo comunque limitato, trascorso il quale il bene torna alla sua naturale destinazione.
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