Cass. pen. n. 30280 del 29 luglio 2011
Testo massima n. 1
Esula la configurabilità del peculato militare, previsto dall'art. 215 c.p.m.p., sussistendo invece quella del c.d." peculato d'uso", prevista dall'art. 314, comma secondo, c.p., (priva di corrispondenza nel citato art. 215 c.p.m.p.), nel caso di condotta consistente nell'avere l'imputato, avvalendosi del proprio grado militare, disposto l'impiego di mezzi dell'amministrazione militare (nella specie, un aereo ed alcuni veicoli terrestri) per finalità estranee al servizio, nulla rilevando che tale impiego abbia avuto una certa durata nel tempo, dovendosi al riguardo ritenere che l'espressione " uso momentaneo" contenuta nel citato art. 314, comma secondo, c.p. non vada intesa come "uso istantaneo" ma piuttosto come "uso temporaneo" e tale, quindi, da esaurirsi in un tempo comunque limitato, trascorso il quale il bene torna alla sua naturale destinazione.