14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 670 del 13 gennaio 2011
Testo massima n. 1
Integra il delitto di peculato e non quello di omessa consegna o deposito di cose del fallimento la condotta del curatore che, prima di consegnarle a seguito di un ordine del giudice delegato e negando in precedenza di averle ricevute, abbia trattenuto per lungo tempo dopo la loro acquisizione somme di pertinenza del fallimento.
Testo massima n. 1
L’appropriazione degli interessi maturati sulle somme di cui il pubblico ufficiale si sia appropriato non integra un autonomo fatto di peculato, posto che il reato si perfeziona con l’appropriazione del bene e non rilevando dunque, se non ai fini della valutazione del disvalore del fatto e della quantificazione del danno, i frutti prodotti “medio tempore” dallo stesso.
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