14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11095 del 28 settembre 1999
Testo massima n. 1
In tema di peculato, la nozione di disponibilità del denaro pubblico da parte del pubblico ufficiale non può essere ristretta al caso della detenzione materiale della «cassa». Invero, l’uscita del denaro dalla «cassa» è il momento terminale di quello che normalmente è un procedimento complesso, al quale il «cassiere» è estraneo se non per quanto concerne l’erogazione materiale del denaro disposta da altri. [ Nella fattispecie, i funzionari che sovraintendevano alla manutenzione degli immobili demaniali non erano al tempo stesso i cassieri materiali delle somme da erogarsi, ma erano coloro ai quali era affidata una dotazione in denaro — di cui avevano la disponibilità — da erogarsi dal cassiere esclusivamente a prestazioni svolte dalle ditte private a seguito di loro approvazione di apposite fatture ].
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