Cass. pen. n. 40595 del 2 marzo 2021
Testo massima n. 1
In tema di peculato, grava sulla pubblica accusa l'onere di provare il carattere indebito di spese pubbliche non riferibili ai fini istituzionali dell'ente, di cui sia stato richiesto il rimborso, non potendosi confondere i piani, tra loro distinti, della responsabilità contabile per danno erariale e della responsabilità penale.
Testo massima n. 2
Non integra il delitto di peculato la condotta del consigliere regionale che, senza avere la disponibilità di fondi per il funzionamento del gruppo consiliare, ottenga rimborsi gravanti sul fondo del gruppo di appartenenza per spese non rimborsabili, potendo configurare il reato ex art. 314 cod. pen. solo la condotta appropriativa di denaro di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità diretta.