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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5453 del 12 febbraio 2005

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5453 del 12 febbraio 2005

Testo massima n. 1

Il danaro versato dal contribuente in adempimento di una obbligazione tributaria verso lo Stato o altro ente pubblico — alla quale va senza dubbio equiparato, come nel caso di specie, il contributo versato dall’utente di prestazioni sanitarie pubbliche a titolo di partecipazione alla spesa — diviene pecunia pubblica non appena entri in possesso del pubblico ufficiale incaricato dell’esazione, non venendo meno detta natura pubblica neppure in conseguenza dell’obbligazione di quantità cui l’esattore è tenuto verso l’ente impositore.

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