14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5087 del 31 gennaio 2014
Testo massima n. 1
L’elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata dall’abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione va individuato con riferimento alle modalità di acquisizione del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene. [ Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di truffa aggravata nei confronti del responsabile di un’associazione incaricata dell’organizzazione di corsi di formazione professionale, che aveva ottenuto fondi pubblici in misura maggiorata sulla base della prospettazione di spese in realtà “gonfiate”, anche se la relativa documentazione era stata prodotta solo all’atto della liquidazione dell’ultima rata del contributo ].
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Testo massima n. 2
L’ordinanza emessa all’esito del procedimento di riesame, in quanto provvedimento camerale, si caratterizza per l’inscindibilità tra dispositivo e motivazione, con la conseguenza che, in caso di divergenza tra le due parti, ai fini dell’individuazione del suo significato è doverosa una lettura integrata dell’intero atto. [ Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l’ammissibilità dell’impugnazione del P.M. avverso un’ordinanza che, sebbene recasse nel dispositivo una decisione di conferma in motivazione precisava che il fatto doveva essere diversamente qualificato ].
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